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Il Responsabile del Procedimento quale componente della Commissione Giudicatrice

Nel caso in esame si procedeva a formare la Commissione di gara attraverso quattro membri, compreso il presidente, ed il responsabile del procedimento, per un totale di cinque membri.

La composizione della commissione rispettava, quindi, il dettato dell’art. 84, secondo comma, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In contrario senso potrebbe essere affermato che la composizione della commissione rimane irregolare, presupponendo che il responsabile del procedimento, espressamente chiamato a farne parte proprio in tale ruolo, rivesta, al suo interno, un ruolo di mero supporto.

L’osservazione sarebbe infondata, in quanto non risulta affatto che il responsabile del procedimento abbia avuto, all’interno dell’organo collegiale, un ruolo diverso e minori responsabilità rispetto a quelle proprie degli altri componenti.

Può quindi essere affermato, in conclusione, che la commissione ha operato con un numero dispari di componenti.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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