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Anche se, in mancanza di specifiche indicazioni della normativa di settore e della disciplina di gara, deve escludersi la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, è necessario comunque che nell’unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 05.03.2012 n. 1251).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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