Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Non esiste una definizione precisa di “reato grave”; la gravità del reato deve essere valutata dall’Amministrazione secondo il riflesso che consegue alla moralità professionale in stretto rapporto con il contenuto del contratto oggetto della gara. In altri termini la “gravità” del reato, nell’accezione voluta dal Legislatore del Codice dei Contratti con il citato art. 38, è un concetto giuridico a contenuto indeterminato, da valutarsi necessariamente non soltanto in sé e per sé, ma di volta in volta con riferimento ad una serie di parametri quali la maggiore o minore connessione con l’oggetto dell’appalto, il lasso di tempo intercorso dalla condanna, l’eventuale mancanza di recidiva, le ragioni in base alle quali il Giudice penale ha commisurato in modo più o meno lieve la pena.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.