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L’articolo 5 comma 1 della Legge n. 381/1991 prevede che gli Enti Pubblici (compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica) possano stipulare convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) con le cooperative sociali di tipo b). Tali convenzioni devono rispettare le seguenti condizioni: 1) devono essere finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 c. 1 della medesima legge (a titolo indicativo vi rientrano gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari ecc.). Le persone svantaggiate di cui sopra devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa; 2) essere di valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria; 3) essere stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

Per le forniture e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il legislatore consente agli Enti Pubblici, mediante l’applicazione dell’articolo 5 c. 4, di inserire nella documentazione di gara, tra le condizioni di esecuzione contrattuale, l’obbligo di impiegare persone svantaggiate adottando specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

L’articolo 112 del Codice dei Contratti Pubblici supera di fatto questa disposizione in quanto ad oggi anche per le procedure sopra soglia è possibile riservare la partecipazione a determinate tipologie di operatori economici, oltre che l’esecuzione contrattuale. Diversamente da quanto previsto dall’articolo 5 c. 1 della L. 381/1991gli appalti riservati ai sensi dell’art. 112 possono: 1) essere svolti anche per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria; 2) essere svolti per tutte le tipologie di appalti/concessioni, senza alcun limite di oggetto. Non è infatti previsto il vincolo della fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi; 3) amplia la riserva soggettiva contemplando una più vasta gamma di soggetti a cui riservare le procedure di gara (non solo cooperative di tipo B ma in generale cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali e qualsiasi altra impresa che impieghi nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto/concessione almeno il 30% di lavoratori svantaggiati).

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Redazione MediAppalti
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