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Nel parere n. 472/2019 il Ministero delle Infrastrutture ha puntualizzato che «l’incentivo ai sensi del comma 2 dell’art. 113 deve essere calcolato sull’importo posto a base di gara, eventualmente aumentato degli importi previsti dalle opzioni (rinnovi o proroghe). Ovviamente, la liquidazione aumentata degli importi relativi alle proroghe o rinnovi sarà consentita solo ove verrà attivata una delle predette opzioni», purchè prevista espressamente negli atti di gara. Tale affermazione trova giustificazione nell’attività del direttore dell’esecuzione che negli appalti di servizi soprattutto, prosegue anche oltre la scadenza naturale del contratto. Si precisa, altresì, che ai fini dell’erogazione dell’incentivo, così come previsto nelle linee guide Anac n. 4, e come confermato dalla Corte dei Conti, è imprescindibile la nomina di un direttore dell’esecuzione, distinto dal Rup.

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Redazione MediAppalti
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