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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2588 del 29/03/2021, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 47 del d.lgs. 50/16 come modificato dal decreto sblocca cantieri, deve essere letta in combinato disposto con la regola del cumulo alla rinfusa, non potendo desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell’appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione. In questo senso verrebbero svuotate la finalità pro concorrenziali dell’istituto del consorzio stabile, oltre che il suo stesso fondamento causale, enunciato dall’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, ed incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una «comune struttura di impresa» deputata ad operare nel settore dei contratti pubblici, e ad essere l’unica controparte delle stazioni appaltanti.

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Redazione MediAppalti
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