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Lo scopo principale della risposta, da parte della S.A. ai chiarimenti richiesti dai potenziali partecipanti alla procedura di gara, è quello di rendere più chiari i contorni della prestazione richiesta e, quindi, gli obblighi del futuro aggiudicatario. Quindi la S.A. fornendo la riposta ad una richiesta di chiarimenti, non deve integrare elementi non presenti nella documentazione di gara.

Se un elemento, un requisito, non è desumibile dalla legge di gara, ed è, quindi, soggetto a valutazioni arbitrarie tanto da parte dei concorrenti quanto dalla stessa Amministrazione, non dovrebbe essere integrato, attraverso la risposta; il rischio è quello di modificare la portata delle prescrizioni contenute nella lex specialis, introducendo, ex novo particolari non presenti fin dall’inizio. (Cons. St., sez. V, n. 1604/2020 – Delibera Anac n. 646 22 settembre 2021)

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Redazione MediAppalti
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