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Stando ad una recente sentenza del Tar Marche, n. 565 del 09/07/2021, “la produzione di copia semplice dei certificati in possesso dell’impresa concorrente costituisce una irregolarità relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici dei documenti, cui è possibile rimediare mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, nonostante la legge di gara richieda la produzione dell’originale o della copia autentica del certificato“. Nel caso in esame, non essendo contestata la mancanza del requisito richiesto, bensì del “mezzo descrittivo” della stessa per come richiesto dalla legge di gara, il soccorso istruttorio sarebbe possibile, trattandosi di una omissione che attiene a profili formali dell’offerta tecnica, la quale resta immodificabile e non integrabile nel suo contenuto sostanziale.”

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Redazione MediAppalti
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