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Il Codice dei Contratti pubblici, coerentemente con i principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 per l’attuazione delle direttive sugli appalti pubblici del 2014, accorda una tendenziale preferenza al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; tale scelta, come osservato dalla giurisprudenza, risponde alla necessità di selezionare le offerte non solo da un punto di vista economico ma anche sul piano qualitativo, in funzione del perseguimento degli obiettivi di politica sovranazionale relativi al miglioramento tecnologico, ad un più efficiente utilizzo delle risorse energetiche e alla tutela delle condizioni economiche e di sicurezza del lavoro (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2019). L’art. 95 comma 4 lett. B) del codice prevede che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per l’affidamento di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. Per servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato devono intendersi tutti quei servizi che, per loro natura, sono strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali e per i quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. Pertanto, ove il capitolato Speciale d’appalto contenga un’analitica descrizione dell’attività da espletarsi, definendo anticipatamente e in maniera dettagliata le modalità di espletamento e gli standard prestazionali è consentito l’utilizzo del minor prezzo purché ne sia data adeguata motivazione (Cfr. Delibera ANAC n. 1208 del18 dicembre 2019).

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Redazione MediAppalti
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