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( votes)Premessa
E’ interessante, soprattutto sotto il profilo pratico/operativo, analizzare la recente deliberazione della Corte dei Conti della regione Campania, n. 16/2020, per la “qualità” dei quesiti posti dal sindaco di un comune campano. E’ bene premettere che la sezione ha ritenuto le questioni poste in tema di erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del Codice dei Contratti) inammissibili in quanto dirette a “stimolare l’esercizio di una funzione di consulenza generale che trascende l’interpretazione di norme contabili dal significato obiettivamente controverso”.
L’aspetto interessante è che ai quesiti posti ci si può cimentare con dei riscontri utili sotto il profilo pratico.
1. La liquidazione dell’incentivo e la questione della terzietà nei controlli sulla liquidazione
La prima questione sollevata è se l’ente può consentire la liquidazione degli incentivi direttamente da parte degli stessi beneficiari. La domanda, evidentemente, pone in modo ovvio la questione della terzietà dell’organo di controllo. E’ chiaro che un minimo di oggettività il procedimento lo dovrà pur assicurare ed il percettore del beneficio non potrà anche pretendere di essere l’organo di controllo. Del resto la funzione relativa agli appalti (per quanto concerne l’aspetto degli invetivi e non solo) esige una specifica relazione tecnica ai sensi dell’articolo 99 del codice che deve essere trasmessa anche al nucleo di valutazione. A parere di chi scrive, quindi, il percettore non puà liquidare il beneficio (l’incentivo) ma dovrà predisporre la specifica relazione per un soggetto terzo (es. il responsabile del personale/responsabile del servizio finaziario) che ha l’obbligo di un controllo attento e trasparente onde evitare di essere chiamato in causa per danni erariali (o ingiusto vantaggio patrimoniale).
2. La fase della liquidazione dell’incentivo
Altro quesito posto è quello di comprendere quale sia “la fase in cui dovrebbe essere liquidato l’incentivo? Avvenuta aggiudicazione e/o stipula del contratto o ogni singola fase: fine programmazione, fine affidamento, fine esecuzione?”.
Il momento della liquidazione non può che riguardare la conclusione dei lavori/prestazione delle forniture/servizi. Anche perché è in relazione a questa fase che andranno verificate eventuali penalità per ritardi che determinano una riduzione dell’incentivo (secondo le disposizioni stabilite nel regolamento interno).
3. Incentivi in caso di mancata aggiudicazione della gara
E’ interessante il successivo quesito in cui si legge se “In caso di espletamento – da parte della Stazione Unica Appaltante cui l’Ente aderisce – della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio conclusosi con esito infruttuoso, l’Ente è tenuto a corrispondere al RUP l’incentivo? E nel caso di ripetizione della procedura di gara, l’Ente deve corrispondere nuovamente i compensi incentivanti?”.
Non si capisce come possa essere liquidato l’inventivo (e per quale ragione) se la gara non viene aggiudicata. Chi scrive ritiene che gli incentivi non possano essere liquidati e chi procede in questo senso potrebbe essere chiamato per danni erariali e responsabilità disciplinari.
4. Incentivi e mancata adozione degli atti di programmazione
Altro quesito, invero curioso, è quello diretto a comprendere se l’incentivo per forniture e servizi debba essere erogato in caso di appalti conclusi ma avviati senza alcuna programmazione (programma biennale per acquisizioni di beni e servizi).
Come noto, il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi costituisce l’autentica novità – in tema di programmazione – del nuovo codice dei contratti. Il programma trova una prima disciplina nell’articolo 21 del codice e, soprattutto, nel DM n. 14/2018 che detta indicazioni operative circa la redazione anche sul programma delle OO.PP.
La programmazione per i beni/servizi riguarda gli affidamenti di importo pari o superiori ai 40mila euro. L’aspetto di sostanza, che evidentemente condiziona anche il riscontro, è che il programma è obbligatorio nel senso che se non viene redatto, l’attività contrattuale (per gli importi di cui appena si è detto) non può essere svolta: per intendersi non possono essere effettuati gli appalti.
La mancata redazione del programma, in realtà, è “punita” con l’obbligo della specificazione delle ragioni della mancata adozione nella sezione trasparenza e può essere causa di precise responsabilità disciplinari e di danni erariali (si pensi al caso in cui il finanziamento esterno sia condizionato alla previa approvazione della programmazione).
I responsabili potranno effettuare appalti – escluse situazioni di calamità – solo nel caso in cui predispongano il programma. Programma che, sotto il profilo pratico, dovrà essere inserito nel DUP ed essere rispettoso del bilancio.
Pertanto la mancata adozione del programma, espondendo l’ente a particolari vincoli ed a responsabilità precise per i responsabili inadempimenti impedisce non solo l’erogazione degli incentivi ma prima ancora la stessa possibilità di svolgere ed aggiudicare le gare.
5. Incentivo e nomina del direttore dell’esecuzione
Decisamente classico, infine, l’ultimo quesito che si riporta integralmente: “Per i servizi e forniture non è stato mai nominato in questo Ente il Direttore dell’esecuzione del contratto: può l’Ente erogare il compenso per l’attività svolta dal Rup nella procedura di affidamento di un Servizio, tra l’altro conclusosi con esito infruttuoso?”.
La risposta è ben nota. Lo stesso codice dei contratti, comma 2 art. 113 dispone che la norma sugli incentivi (e quindi sulla possibilità di riconoscerli) “si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”.
Pertanto, la condizione indispensabile, per forniture e servizi, è che sia stato nominato uno specifico e diverso (dal RUP) direttore dell’esecuzione.
Il direttore dell’esecuzione non può essere nominato discrezionalmente occorrono specifiche condizioni (ben declinate nelle linee guida ANAC n. 3) ed in particolare non può essere nominato per appalti di importo inferiore ai 500mila euro. In questi casi il direttore dell’esecuzione, o meglio, le funzioni del direttore dell’esecuzione devono essere svolte dal responsabile unico del procedimento.
Pertanto se non cè il Dec, sia perché non può essere nominato sia perché non sia stato nominato l’incentivo non potrà mai essere erogato (in realtà non dovrebbe essere neppure previsto nel quadro economico).