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Le imprese concorrenti non sono obbligate a partecipare alle sedute di gara pertanto, il termine di dieci giorni non può iniziare a decorrere dalla data della seduta pubblica in cui si sia proceduto al sorteggio. Ai sensi dell’art. 48, comma 1, la decorrenza del termine è fissato chiaramente dalla norma dalla data della richiesta, ovvero dalla data in cui il sorteggiato viene a “conoscenza legale” della richiesta inoltrata al domicilio indicato in atti. Nel caso in cui la richiesta di comprova venga inviata a mezzo fax i dieci giorni cominceranno a decorrere dalla data di inoltro del fax.

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