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Ai sensi dell’art. 88, comma 1bis del D.Lgs 163/2006 “1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti”.

Le stazioni appaltanti, dunque ove lo ritengano opportuno, considerata la natura dell’appalto, hanno la facoltà di nominare una commissione apposita per esaminare le giustificazioni prodotte dagli offerenti diversa da quella nominata per la valutazione delle offerte tecniche. Tale commissione, se diversa da quella istituita per la valutazione delle offerte tecniche, viene nominata nel momento in cui ha inizio il sub-procedimento di verifica delle offerte anomale. Pertanto, nel caso in cui la commissione di gara nominata ex art. 84 del D. Lgs 163/2006, cui spetta altresì il compito della verifica delle offerte anomale se non diversamente statuito, si renda conto, una volta iniziato il sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative alle offerte ritenute anomale, di non essere in grado di valutare la congruità delle offerte potrà farsi coadiuvare da un staff tecnico.

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