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Sul punto si porta all’evidenza una sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18.05.2018 n. 8, in cui si legge, (anche in virtù della disposizione dell’art. 41 del c.p.a.) che “il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato……

Infatti, di fronte ad un’unica amministrazione (capofila) che gestisce la procedura e che di essa è responsabile, soltanto ad essa sono imputabili gli atti ed i provvedimenti della medesima, divenendo così l’unica amministrazione cui notificare il ricorso giurisdizionale, unica legittimata passiva anche con riferimento alle domande risarcitorie, perciò il contraddittorio non deve essere esteso alle altre Amministrazioni, destinatarie dell’appalto.

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Redazione MediAppalti
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