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Nel caso in cui una procedura, avviata, sia stata interrotta per mancanza di offerte o sia comunque annullata per altri motivi, se tale circostanza, è nota al momento della redazione e approvazione del nuovo programma, darà luogo ad una nuova successiva procedura di affidamento e l’intervento o acquisto dovrà quindi essere considerato come “non avviato” e pertanto dovrà essere riproposto nel nuovo programma.

Per gli acquisti di forniture e servizi, nel caso di una gara con più lotti alcuni dei quali siano andati deserti o comunque non aggiudicati per altri motivi, essendo da considerarsi comunque già avviata la procedura di affidamento, non è richiesta la riproposizione in programma dei lotti non aggiudicati. (ITACA)

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Redazione MediAppalti
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