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La clausola del cumulo dei fatturati in una gara suddivisa in lotti non è in contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis, perché costituisce diretta espressione della disciplina prevista dall’articolo 83, comma 5, del d.lgs. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di fissare un fatturato minimo per gli operatori economici con riferimento a gruppi di lotti, nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente.

La finalità della previsione è quella di garantire che l’aggiudicatario abbia una solidità finanziaria tale da consentirgli di poter eseguire contemporaneamente le prestazioni relative ad una pluralità di lotti (Tar Piemonte sez. prima, n. 960 del 27/08/2019)

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