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Il Tar Puglia, Bari, sez. III,  con sentenza n. 1038 del 17 luglio 2019 ha dichiarato legittima la clausola che impone ai concorrenti di presentarsi ad una gara suddivisa in lotti con un numero massimo di lotti aggiudicabili  sempre nella stessa composizione e forma giuridica in tutti i lotti. E ciò in quanto, “ove fosse consentito al singolo operatore di partecipare a tutti i lotti in diversa composizione, il limite posto dalla stazione appaltante – e relativo alla possibilità di aggiudicarsi un numero massimo di lotti – potrebbe essere in concreto eluso, così consentendo una indebita concentrazione della fornitura in questione nelle mani di pochi operatori”.

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