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Un accordo concluso fra più amministrazioni può ritenersi conforme alle disposizioni del citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che  essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  • l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
  • le amministrazioni aggiudicatrici o gli  enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

L’art. 5 comma 6 del codice disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni, nonchè ilimiti entro i quali detti accordi possono essere  conclusi. Affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice, valendo a disciplinare comunque un istituto già previsto in linea generale dall’art. 15  della l. n.241/1990 (ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste  dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra  loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività  di interesse comune»: cfr. sul punto, ANAC determina n. 7/2010). Laddove l’accordo non presenti i caratteri tipici del partenariato pubblico-pubblico, manchi una reale condivisione di attività e risultati e manchi una sinergica convergenza su attività di interesse comune, quali elementi richiesti ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 6, del Codice, trattasi di un affidamento di servizi di ricerca. Il primo comma dell’articolo 158 del Codice dei Contratti – confermando la disciplina dei contratti di ricerca e sviluppo già prevista nel previgente art. 19, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006 – prevede l’applicabilità della disciplina del Codice all’accordo siglato, allorchè esso soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

1) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore, affinché li usi nell’esercizio della sua  attività;

2) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore (cfr., sul previgente art. 19, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006: ANAC, pareri sulla normativa AG42/2013  e AG 52/2016 e del. n. 72/2009).

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Redazione MediAppalti
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