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Nel tentativo di modernizzare l’azione amministrativa è stata riconosciuta piena efficacia alla pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. Difatti, dal 1º gennaio 2011, l’Albo pretorio è divenuto lo strumento informatico attraverso il quale le amministrazioni e gli enti pubblici pubblicano gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale. Precedentemente, l’Albo pretorio o Albo municipale, era costituito presso ogni ente pubblico, generalmente collocato presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.

L’art. 32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

I documenti oggetto di pubblicazione potranno essere consultati, per un numero di giorni considerato congruo. Generalmente viene assicurata la pubblicazione per una durata pari a giorni 15, qualora non sia indicata dalla Legge, o da un Regolamento, ovvero dal soggetto richiedente, una durata specifica e diversa. La legge stabilisce per ciascuna tipologia di atto, il periodo di affissione, durante il quale è vietato sostituire e/o modificare il contenuto degli atti stessi.

Il comma 3 enuncia, tra l’altro, che “gli esiti di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito”.

Sono affissi all’albo per un numero di giorni prestabilito:

– 1 giorno: irreperibilità temporanea;

– 5 giorni: imposte tasse, ruoli esecutivi (art. 186 D.p.r. del 29/01/1958 n° 645);

– 8 giorni: cimiteri, autorizzazione di ampliamento, (art. 338 r.d. 1934 n° 1265); matrimonio, pubblicazioni, (a seguito modifica con D.P.R. n° 396 art. 55 del 03/11/2000); violazioni, ordinanza del Sindaco sulle violazioni definibili in via breve (art. 107 r.d. 03/03/1934 n° 383); documenti degli enti finanziari, notifica di atto finanziario a persona irreperibile (art. 60 d.p.r. 600 lettera “e”);

– 10 giorni: giudici popolari, elenchi di albi, (art. 17 e 19 L. 10/04/1951 n° 287); matrimonio, avviso di matrimonio religioso, (art. 13 legge 27/05/1929 n° 847)

– 15 giorni: le determinazioni dirigenziali e le disposizioni; ordinanze; catasto, etc…;

– 20 giorni: imposte tasse, avviso ai contribuenti (art. 274 T.u.f.l.)

– 30 giorni: catasto, decisione su reclami (art. 158 r.d. del 12/10/1933 n° 1539); istruzione, elenco inadempienti all’obbligo dell’istruzione…

– 45 giorni: atti urbanistici, varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni, etc.

Generalmente il documento resta affisso fino al giorno in cui si può presentare la domanda (compreso). Vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio o delle commissioni: il documento rimane affisso fino al giorno in cui si riunisce il Consiglio Comunale o la commissione (compreso).

Della tenuta dell’albo pretorio viene appositamente incaricato un Messo/pubblicatore (con il Dlgs 267/2000 la figura del Messo non è piu’ menzionata) che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, curando le affissioni e le defissioni degli Atti e vigilando sulla regolare tenuta dello stesso.

Il Codice della privacy distingue chiaramente i trattamenti effettuati in forma tradizionale di documenti cartacei piuttosto che quelli su supporto informatico, solo per i secondi è necessario adottare le più garantiste misure di sicurezza (art.34 del d.lgs. n.196 del 2003).

Le regole sulla privacy, dettate dal D. L.gs. n.196/2003, che garantiscono il diritto alla tutela dei dati personali, devono essere rispettate anche per i siti web (ad esempio in merito ai dati sensibili ossia quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

L’albo pretorio contiene diversi provvedimenti che devono essere pubblicati per legge e che possono, a volte, fare menzione di alcuni dati sensibili strettamente indispensabili. Nel predisporre i documenti da affiggere, però, dovranno essere comunque rispettati gli obblighi di legge sulla trasparenza delle deliberazioni adottate, e sulla riservatezza degli interessati. La pubblicazione indiscriminata di informazioni personali può porsi, infatti, in contrasto con la legge sulla privacy quando ciò non sia necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Questo è quanto ribadito dal Garante della Privacy che nelle sue decisioni ha richiamato le amministrazioni ad adeguare alla legge sulla privacy il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti destinati alla pubblicazione sull’albo pretorio.

La pubblicazione on line pone in rilievo il conflitto tra privacy e trasparenza. Infatti, se la pubblicazione dei dati sull’albo pretorio “cartaceo” costituisce un trattamento di carattere “locale”, la diffusione sull’albo pretorio on line delle medesime informazioni acquisisce un “carattere ubiquitario”, come definito dal Garante nella delibera n.17 del 19 aprile 2007, ossia fruibile da tutti gli utenti della rete. Tale decisione del Garante costituisce, ad oggi, il solo riferimento per una disciplina, sia pure parziale, dei contenuti e dei limiti delle pubblicazioni on line.

Infine, con riguardo all’impiego delle nuove tecnologie, il Garante ne richiama l’utilizzo a garanzia della trasparenza e del diritto alla conoscenza da parte dei cittadini, ma sottolinea altresi’ che gli enti dovranno sempre assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire al tempo stesso, il “diritto all’oblio” dei dati delle persone interessate, una volta perseguito il fine alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) e), del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, a partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno assolti esclusivamente mediante la pubblicazione on line sul sito istituzionale mentre, la tradizionale pubblicità sui quotidiani diverrà facoltativa nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Nel frattempo, la pubblicazione on line di questi atti sarà accompagnata da quella cartacea.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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