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L’iscrizione nella White List (articolo 1 comma 52 bis L.190/2021 e smi) ha valenza liberatoria a prescindere dalla specifica sezione in cui l’impresa risulti iscritta: l’iscrizione alla White List implica, per chi si iscrive, che questi abbia positivamente superato il sistema organico dei controlli (il che rende irrilevante la sezione in cui l’operatore economico risulti iscritto). L’art. 52 L. 190/2012 stabilisce che “La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco”.

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Redazione MediAppalti
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