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L’utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (cfr. Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170). L’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo e nello statuto, esprime potenziali indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove non attivati (Cons. Stato, 15 maggio 2015 n. 2486; 28 dicembre 2011, n. 6968, 19 febbraio 2003, n. 295, 20 aprile 2009, n. 2380);

Ai fini della verifica circa il possesso del requisito di idoneità professionale necessario per la partecipazione alla gara e l’esecuzione del servizio, non può essere preso in considerazione il contenuto dell’oggetto sociale, il quale – ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti – non equivale ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018 n. 2176; 15 maggio 2015, n. 2486; T.a.r. Sardegna 9 marzo 2015, n. 415).

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Redazione MediAppalti
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