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1. L’offerta economica rappresenta la volontà negoziale. L’offerta non può essere plurima o condizionata, imparziale

L’offerta economica rappresenta la volontà dell’impresa partecipante, il relativo impegno negoziale, l’effettiva volontà del dichiarante senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (cfr., ex multis, sez. V, 1-8-2015 n. 3769; 27-4-2015, n. 2082; sez. III, 21-10-2014, n. 5196; 27-3-2014, n. 1487). Tale condizione rappresenta e garantisce il requisito della certezza del contenuto dell’offerta. L’offerta economica quindi è espressione della volontà del concorrente, è presupposto vincolante nell’esecuzione della prestazione, soggetta a modifiche derivanti solo da motivata istruttoria in fase contrattuale, a fronte di prevista revisione del prezzo o di motivata ed oggettiva variazione dell’entità della prestazione in fase di esecuzione. L’offerta esprime, quindi, un’adesione rispetto a quanto offerto ed una consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Come dispone il Codice < i criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte >. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta, quale espressione di un impegno futuro, risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’offerta completa e di univoca interpretazione, rappresenta l’elemento di competizione e confronto del mercato di riferimento, da questo ne discende il suo essere essenziale ed imprescindibile nella forma e contenuto.

Nell’ambito della procedura da esperire, l’art. 46, comma 1-bis del D.lgs. 163/2006 prevedeva accanto all’esclusione per violazione di norme, l’inammissibilità per incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, causa che rientrava quindi nelle disposizioni inerenti la tassatività delle cause di esclusione.

Il D.lgs. 50/2016, invece, stabilisce, in un ambito diverso rispetto al precedente Codice – quello della disciplina del soccorso istruttorio – all’art. 83 comma 9 che le carenze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti l’offerta economica, non sono sanabili, causando l’esclusione dell’offerente.

Per questo motivo l’offerta non deve essere condizionata o con riserve. L’offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti – codificato dall’art. 72 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (“Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse … le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri”) in quanto la stessa, non essendo, univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell’impresa, non può costituire, per la Pubblica Amministrazione, un’offerta suscettibile di valutazione.

Anac, in diverse occasioni, ha precisato che non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le c.d. offerte plurime, come del resto stabilito dal Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell’offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta tecnica ed economica. Ciò risponde non soltanto alla necessità di garantire l’effettiva par condicio dei concorrenti, “ma anche quella di far emergere la migliore offerta nella gara” (Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012). Secondo la consolidata posizione dell’Autorità, inoltre, non vi sono dubbi circa la vigenza del divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, introdotto con la l. 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. Merloni ter) al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione.

Detto divieto deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nei pronunciamenti del Consiglio di Stato si evidenziano la non attendibilità, univocità ed idoneità di un’offerta incompleta, parziale o subordinata, la quale costituisce motivo di esclusione del concorrente in quanto l’impresa non manifesta una volontà certa ed inequivocabile. Avendo efficacia generale, questo principio può essere applicato anche senza che sia riportato negli atti di ciascuna gara (Sentenza n. 248/2010 della VI sezione del Consiglio di Stato). Si evidenzia, come meglio potrà essere esposto, che vige il principio dell’immodificabilità dell’offerta presentata dall’operatore economico, in sede di gara da parte della Commissione valutatrice, tenuto conto che la medesima rappresenta la volontà unicamente del suo sottoscrittore.

2. I mezzi di comunicazioni elettronici utilizzati per comunicare le informazioni. La sottoscrizione dell’offerta e la sua segretezza

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ciò quale strumento di semplificazione e accelerazione delle procedure. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica devono avere carattere non discriminatorio, devono essere comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso, inoltre, non devono limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. La necessità di ricorrere a mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici deve, però, essere motivata dalla stazione appaltante nella relazione unica.

Vengono, poi, previsti casi in cui può essere utilizzata la comunicazione orale, ammessa esclusivamente con riguardo a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. In particolare, le comunicazioni orali che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte devono essere documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

3. Le offerte e le domande di partecipazione devono essere debitamente sottoscritte da parte del titolare dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa

La sottoscrizione è requisito essenziale e strutturale non costituendo mera irregolarità formale sanabile e non essendo surrogabile da elementi estrinseci, quali ad esempio un timbro o la carta intestata (TAR Lazio – Sentenza 23/09/2011 n. 7527).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità, la sottoscrizione dell’offerta e della domanda di partecipazione è lo strumento mediante il quale l’autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale, perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa” (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009).

Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l’impossibilità di attribuirla ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta/domanda di partecipazione, determinando la nullità delle stesse (e la conseguente irricevibilità), a garanzia della par condicio dei partecipanti (cfr. Cons. St., sez. V, 21 giugno 2012, n. 3669; sez. V, 25 gennaio 2011, n. 513).

Ciò vale sia con riguardo all’offerta economica che all’offerta tecnica, anche in assenza di una esplicita comminatoria di esclusione nella lex specialis. Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l’attendibilità dell’offerta/domanda di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78). Il Consiglio di Stato ha precisato che nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2010, n. 8933; V, 27 aprile 2015, n. 2063).

La mancanza della sottoscrizione (o l’impossibilità di attribuirla ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta/domanda di partecipazione, determinando la nullità delle stesse (e la conseguente irricevibilità), a garanzia della par condicio dei partecipanti (cfr. Cons. St., sez. V, 21 giugno 2012, n. 3669; sez. V, 25 gennaio 2011, n. 513).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti tipicizzate – quali, ad esempio, l’apposizione di una sigla, in calce all’offerta, unitamente al timbro dell’impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Occorre porre in rilievo che la sottoscrizione dell’offerta costituisce un adempimento di carattere essenziale anche in caso di procedura telematica di gara; vale in proposito quanto disposto dall’art. 77, comma 6, lett. b), del Codice, secondo cui le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal d.lgs. n. 82/2005.

Occorre porre in rilievo che la sottoscrizione dell’offerta costituisce un adempimento di carattere essenziale anche in caso di procedura telematica di gara; vale in proposito quanto disposto dall’art. 77, comma 6, lett. b), del Codice, secondo cui le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale.

Le offerte economiche, inoltre, devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione, ad esempio, compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte. Non è corretto infatti inserire in un’unica busta sia l’offerta per l’aggiudicazione, sia i documenti richiesti dal bando: l’offerta non inserita nella busta sigillata è priva dei requisiti minimi per essere qualificata come valutabile offerta di partecipazione alla gara e va senz’altro esclusa, non potendosi ammettere che la partecipante, omettendo le indefettibili e prescritte misure volte a garantire la segretezza dell’offerta, crei presupposti tali da condurre all’incertezza dell’esito della gara.

Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prenderne conoscenza.

4. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo del personale e la posizione dell’Anac

L’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 statuisce espressamente che <Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro>. Con la decisione n. 19 pubblicata il 27 luglio 2016 l’Adunanza Plenaria aveva, come è noto, ammesso il soccorso istruttorio per tutte le offerte relative alle gare anteriori alla entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (d.lgs. n.50/2016 entrato in vigore il 19 aprile 2016):
<Per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio>.

Il Tar Molise (sentenza 9 dicembre 2016, n. 513) ha ritenuto successivamente che la disposizione del Nuovo Codice <configura un ineludibile obbligo legale da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell’offerta economica proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell’anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene>.

Infine il Consiglio di Stato, Sez. V, con l’ordinanza n. 5582 del 15 dicembre 2016, si è pronunciato sull’esclusione da una gara celebrata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti) di una ditta che ha omessa nell’offerta l’ammontare degli oneri di sicurezza aziendali. I giudici confermando quindi un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza soluzione di continuità rispetto al Codice degli appalti previgente, hanno ribadito la legittimità dell’esclusione da una gara di appalto celebrata nel vigore del D.Lgs. n. 50/2016 di una società che non ha indicato, nell’ambito della propria offerta economica, gli oneri di sicurezza aziendali:

<Tale omissione ha, infatti, denotato la violazione dell’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo citato, il quale statuisce che nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro>. Il Costo del personale invece non deve essere più indicato nell’offerta economica, tenuto conto che nel nuovo Codice degli Appalti tale indicazione è infatti stata definitivamente eliminata (presente prima all’art. 82).

Con segnalazione n. 2 del 19.03.2014 l’Anac, affermava che <a fronte di due possibili diverse interpretazioni proprio dell’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, l’una che riconosce all’impresa l’onere di indicare separatamente nella propria offerta economica le voci di costo relative al personale, l’altra secondo cui tale voce di costo, come quella relativa alla sicurezza, debba essere determinata ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarle al confronto competitivo, si è osservato che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è in funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, una quantificazione predeterminata del costo del personale offre maggiori profili di criticità se si pensa, ad esempio, che in alcuni lavori e in alcuni servizi, l’eccessiva incidenza del costo del personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al  crescere della loro produttività; e ancora, un conto è il costo del personale unitario (orario, settimanale, mensile o comunque periodico in relazione ai diversi contratti di lavoro), altro è il costo complessivo, dato dalla somma dei prodotti tra i costi unitari dei singoli lavoratori per il tempo impiegato da ciascuno di essi>.

Una quantificazione predeterminata del costo del personale offre maggiori profili di criticità se si pensa, ad esempio, che in alcuni lavori e in alcuni servizi, l’eccessiva incidenza del costo del personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttività.

Anac ha da sempre affermato che la norma sarebbe stata difficilmente applicabile a tutti quei servizi e quelle forniture non riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera (si pensi ai servizi assicurativi, bancari, alla fornitura di farmaci o di dispositivi medici o di attrezzature informatiche). L’Autorità ha ritenuto che la disposizione in parola non possa trovare applicazione senza incorrere nelle criticità prospettate nonché senza ingenerare gli effetti distorsivi nel mercato, a ciò si aggiunga, inoltre, “la necessità di salvaguardare anche il principio dell’autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva 2004/18 (recepito negli artt. 87 e 88 del Codice), laddove, sostanzialmente, ammette giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo “complessivo” del personale e tutela il solo costo “unitario”. Ferma restando, pertanto, le tutele da assicurare, il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante”.

Il Tar Reggio Calabria, con la recente Sentenza del 15.12.2016 n. 1315, esprime infine un parere nei casi in cui l’offerta è anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi. Secondo il giudice amministrativo, la stazione appaltante, alla luce del nuovo Codice è obbligata ad escludere il concorrente, quando sia stato accertato che l’offerta è anormalmente bassa, in quanto, tra l’altro, non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 lett. a) ovvero il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 16 del Codice medesimo.

Tale ultima previsione, è conforme, tra l’altro, all’art. 86 comma 3 bis del vecchio codice dei contratti che contemplava il costo del lavoro come “determinato annualmente in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali” (oggi la stessa formulazione è presente, quindi, all’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016). Il rinvio operato dall’art. 97 comma 5 lett. a) all’art. 30 comma 3, del nuovo codice, implica che, nella esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici sono obbligati a rispettare le norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro, essendo preciso obbligo della stazione appaltante chiedere i necessari giustificativi in sede di verifica sull’anomalia dell’offerta.

5. Il tema della discordanza della formulazione in cifre ed in lettere. I possibili correttivi all’offerta presentata

In giurisprudenza è stata affrontata l’esatta individuazione del criterio utile a dirimere le incertezze derivanti da discordanze fra le offerte espresse in lettere e quelle espresse in cifre, in sede di esame delle offerte presentate dagli operatori.

La problematica sorgeva, sviluppandosi per tutta la vigenza del d.p.r 207/2010, quale conseguenza dell’eventuale sovrapposizione della disciplina contenuta, da un lato, nell’art. 72 r.d. n. 827 del 1924 e, dall’altro lato, nell’art. 119 comma 2 d.P.R. n. 207 del 2010, articolo, questo, tra quelli ora abrogati.

La prima delle disposizioni citate, ancora in vigore, sancisce, infatti, che “quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione”.

Diversamente, l’art. 119 D.P.R. n. 207 del 2010 prevedeva, al comma 2 che “il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. Al comma 3 dello stesso art. 119, si ribadiva che “nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere”.

Con l’abrogazione dell’articolo 119 del citato decreto è ora indiscutibile come superare il contrasto tra un’offerta discordante nella relativa stesura in cifre ed in lettere.

Il conflitto tra le disposizioni, dunque, poteva sorgere qualora l’operatore economico proponesse un’offerta in lettere discordante rispetto all’offerta in cifre e quest’ultima fosse maggiormente vantaggiosa per l’Amministrazione.

E’ pacificamente consentito il superamento di un contrasto fra la proposta espressa in cifre e quella espressa in lettere, in caso di errore materiale facilmente riconoscibile: al ricorrere di tale circostanza, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale consente di attribuire rilievo agli elementi “diretti ed univoci” tali da configurare un errore meramente materiale o di scritturazione, permettendo alla commissione aggiudicatrice di emendarlo, tramite la priorità conferita all’effettivo valore dell’offerta. Diverso è il caso in cui la discordanza sia tutt’altro che macroscopica ed anzi obiettivamente marginale, di talché non è dato a priori riconoscere con sicurezza quale delle due diverse indicazioni sia frutto di errore.

In effetti, nelle procedure ad evidenza pubblica, finalizzate alla stipulazione di un contratto, la commissione aggiudicatrice non può, a causa di dichiarazioni correttive dell’offerente o in esecuzione di un’indagine volta a delineare la reale volontà dello stesso, manipolare, modificare o adattare l’offerta in assenza di disposizioni in tal senso dirette, contenute nella lex specialis: diversamente, verrebbe leso il principio di par condicio fra i concorrenti, nonché quello di affidamento da essi riposto nelle regole di gara e nella predisposizione delle rispettive offerte economiche. Queste ragioni hanno condotto la giurisprudenza (cfr. ex multis Sez. III, sent. 17 luglio 2012 n. 4176; id. 26 marzo 2012 n. 1699) ad affermare il principio secondo cui non può consentirsi alle commissioni aggiudicatrici la modifica di una delle componenti dell’offerta sostituendosi, anche solo parzialmente, alla volontà dell’offerente e interpretando la sua stessa volontà frutto di scelte insindacabili.

Nelle procedure ad evidenza pubblica, finalizzate alla stipulazione di un contratto, la commissione aggiudicatrice non può, a causa di dichiarazioni correttive dell’offerente o in esecuzione di un’indagine volta a delineare la reale volontà dello stesso, manipolare, modificare o adattare l’offerta in assenza di disposizioni in tal senso dirette, contenute nella lex specialis.

La rettifica dell’offerta, eseguita al fine di ricercare la effettiva volontà dell’offerente, è ammissibile, in adesione ai principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione alle gare pubbliche, purché ad essa si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né ad inammissibili dichiarazioni integrative dell’offerente (Cons. di Stato, Sez. III, 28 marzo 2014, n. 1487).

Anac con parere 104/2014 ha affermato in tema di interventi correttivi della stazione appaltante: <Tale deroga, però, è operativa solo ove gli elementi del caso concreto consentano, in modo univoco, di riconoscere (art. 1431 cod. civ.) l’errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l’offerente e di emendarlo, dando   prevalenza al valore effettivo dell’offerta. Viceversa, tale criterio derogatorio non può operare allorché non sia dato a priori riconoscere quale delle due discordanti indicazioni sia frutto di errore (si veda, tra l’altro, CGA 6/2/2014, n. 54)>.

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Beatrice Corradi
Dott.ssa Beatrice Corradi
Dirigente del Servizio Provveditorato, Affari generali e Gruppi Consiliari del Consiglio regionale della Liguria
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