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In caso di inversione procedimentale (procedimento ammesso sempre nei settori speciali ai sensi dell’art. 133 comma 8 del codice e per le procedure indette fino al 30 giugno 2023 nei settori ordinari), la stazione appaltante deve sicuramente verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria ma potrà valutare la possibilità di procedere alla verifica del secondo in graduatoria e di sorteggiare un certo numero di concorrenti per sottoporli a verifica della documentazione amministrativa a condizione che tale facoltà sia stata espressamente prevista nella lex specialis di gara (Cfr. Parere del MIT n. 1506 del 16/09/2022).

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Redazione MediAppalti
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