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Il D.L 76/2020 convertito con la Legge n. 120/2020 prevede che le procedure negoziate avvengano nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, “che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”. Il criterio della dislocazione territoriale collegato al principio di rotazione, non rileva in tutti i casi in cui la stazione appaltante non pone limiti alla partecipazione e svolga procedure aperte al mercato.

Il criterio della diversa dislocazione territoriale invece deve essere rispettato ogni volta che la stazione appaltante opera una restrizione della platea dei concorrenti.

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Redazione MediAppalti
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