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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale  ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

Il  RUP (e non solo il dirigente responsabile del servizio) può essere condannato per danni erariali

(Corte dei conti, Sez. I, Centrale d’Appello, sentenza n. 441 del 20 luglio 2015)


Indice

  1. Premessa
  2. La vicenda
  3. L’attribuzione dell’incarico

1. Premessa

Il responsabile unico del procedimento non può essere considerato un mero esecutore di disposizioni puntualmente e metodicamente assegnate dal dirigente/responsabile di servizio – qualora il Rup non coincida con questo – ma una soggetto dotato di prerogative rilevantissime a pena di responsabilità anche erariali, soprattutto, come emerge dalla sentenza di condanna in appello della prima sezione della Corte dei conti (sentenza n. 441/2015) se si rende colpevole di omissioni che determinano – attraverso una ritarda esecuzione dell’appalto – danni erariali per la stazione appaltante.

2. La vicenda

Nel caso trattato dalla pronuncia d’appello,  il ricorrente (che rivestiva il ruolo di responsabile unico del procedimento) veniva  condannato in primo grado per il danno erariale determinato dal ritardo nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore.

L’appellante cercava di far emergere una sostanziale diversità della sua posizione rispetto al soggetto “gestionale” vero e proprio e quindi del dirigente/responsabile del servizio, ritenendo pertanto che a questi si dovesse addebitare l’omissione (nell’adozione di provvedimenti nei confronti dell’appaltatore) ed il correlato danno erariale.

Il giudice ha ritenuto prive di pregio le ragioni sostenute dal ricorrente  respingendole e confermando la sentenza di condanna adottata dal primo giudice.

Nella pronuncia viene esposta una chiara interpretazione dell’impianto normativo relativo al responsabile unico del procedimento quale soggetto che costituisce il referente unico dell’appaltatore ed in fase di esecuzione del contratto – sia pur in concerto con altri soggetti – ne presidia e conduce lo sviluppo curando e prevenendo ogni possibile ritardo o inadempienza.

Secondo quanto si legge nella sentenza, nel momento in cui il dirigente/responsabile del servizio procede con la nomina/individuazione del RUP, non avviene una “delega di poteri” ma una nomina con “assegnazione di funzioni a soggetto sottoposto e fornito dei titoli”.

Si è in presenza, in sostanza, di una disposizione di tipo organizzativo che non genera “semplicemente” uno spostamento di competenze – anche perché il RUP, salvo che coincida con il dirigente/responsabile del servizi, non ha poteri né gestionali né, latamente, dirigenziali. Con l’incarico, si assiste in sostanza ad una attribuzione di compiti ed adempimenti anche dettagliatamente indicati nel regolamento di attuazione del codice degli appalti (DPR 207/2010).

In specie, nella situazione esaminata  veniva in considerazione la mancata applicazione da parte del RUP delle penali – previste nel contratto – all’appaltatore in ritardo con i propri adempimenti.

Secondo il giudice – ma in questo senso già l’articolo 145 del DPR 207/2010 – le penali dovevano essere applicate non dal dirigente responsabile del servizio ma direttamente dal RUP al quale, nel provvedimento di assegnazione dei compiti, era stata chiaramente evidenziata la delicatezza degli adempimenti e, segnatamente, proprio la questione delle penali stabilite a tutela della stessa stazione appaltante.

3. L’attribuzione dell’incarico

La situazione presa in considerazione dal giudice dell’erario è più frequente di quanto si possa immaginare anche  perché, evidentemente, innanzi a questioni di responsabilità (anche) erariali si  instaura necessariamente uno scontro tra le posizioni dei controinteressati e non solo tra dirigente e Rup ma anche con il direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto (nelle forniture e nei  servizi).

Pertanto, la nomina/individuazione del responsabile unico del procedimento (e/o delle altre figure) non assurge ad atto generale e stereotipato ma è bene che abbia una dettagliata – pur sintetica – collazione dei principali rifermenti normativi e dei correlati adempimenti.

Nel caso trattato dalla sezione d’appello  ma, evidentemente, anche in primo grado (con la sentenza n. 134/2013 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche) si è  rilevato che il provvedimento di assegnazione dell’incarico faceva – immaginiamo tra gli altri – un esplicito richiamato all’attenzione sulle clausole penali che avrebbero potuto essere utilizzate come strumento per indurre l’appaltatore a correggere il proprio comportamento e/o ad eseguire il contratto senza ritardi e nel rispetto della tempistica assegnata.    

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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