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È stato ritenuto legittimo il bando che si limita a richiedere la prova del possesso di un certo fatturato, senza nulla disporre in relazione alle referenze bancarie, atteso che l’art. 41 rimette alla stazione appaltante la scelta sui requisiti di capacità (uno o più, dice la norma) in ordine ai quali richiedere la prova del possesso ai concorrenti (Cons. St., sez. V, 29 aprile 2010, n. 2458; nello stesso senso, Tar Lazio, sez. I bis, 20 maggio 2011, n. 4455).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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