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In assenza della preventiva fissazione della spesa per la sicurezza da parte dell’amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori. La mancanza di una specifica previsione sul tema nella lex specialis non toglie che la norma primaria — immediatamente precettiva ed idonea ad eterointegrare le regole procedurali — imponga agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza: nonostante la mancanza di una comminatoria espressa nella disciplina speciale di gara, l’inosservanza della prescrizione implica la sanzione dell’esclusione, in quanto rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dei suoi componenti (Tar Brescia, sez. II, 20 aprile 2011, n. 583; id. 12 gennaio 2011, n. 26).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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