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Un raggruppamento temporaneo di imprese, viene definito sovrabbondante, quando le imprese che lo compongono soddisfano già singolarmente i requisiti richiesti da una procedura di gara. L’Autorità (ora A.N.AC.), con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, al punto 7.3.1. ha ritenuto “non ammissibile un divieto  generale di partecipazione per i raggruppamenti “sovrabbondanti”, dovendo la questione essere valutata in relazione alla eventuale concreta portata anticoncorrenziale, nella medesima ottica che connota l’art. 38, comma 1, m-quater”.

Il Presidente dell’Autorità ha emanato un Comunicato in data 12 maggio (2014) con il quale ha chiarito che “le indicazioni contenute nella determinazione n. 4/2012 devono essere intese nel  senso che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti  temporanei, anche sovrabbondanti, e che l’eventuale esclusione può avvenire solo in alcuni casi particolari, cioè qualora ciò sia proporzionato e giustificato in relazione alla tipologia o alla dimensione del mercato di riferimento. In ogni caso, si rammenta che l’esclusione non potrà mai essere automatica e che la  stazione appaltante, qualora ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, ha l’onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle  libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l’opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto. Nell’ambito della valutazione di tali elementi, la stazione appaltante dovrà, quindi, accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello  di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo dovrà  essere disposta l’esclusione dalla gara”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.