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Se la scelta dei concorrenti è una manifestazione della volontà discrezionale dell’Amministrazione il principio di rotazione ristabilisce un equilibrio tra gli operatori economici. Le procedure negoziate sottosoglia precedute da un avviso pubblico di manifestazione di interesse, possono percorrere due strade a seconda della volontà della s.a. che intende restringere il numero degli invitati che hanno presentato la manifestazione di interesse, oppure se intende invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse. In quest’ultimo caso non operando alcuna scelta, è possibile invitare anche il precedente operatore. (Linee-guida ANAC n. 4 – TAR Venezia, 26.03.2021 n. 389). Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza lo scopo dell’applicazione del principio di rotazione è volto ad evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755), evitando che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854)” (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030).

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Redazione MediAppalti
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