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Il provvedimento di aggiudicazione è pacificamente revocabile prima del perfezionamento del contratto ma esige la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico (o una rinnovata valutazione di quelle originarie) particolarmente consistenti e preminenti sulle esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato nell’impresa che ha diligentemente partecipato alla gara, rispettandone le regole e organizzandosi in modo da vincerla, e richiede, quindi, una motivazione particolarmente convincente circa i contenuti e l’esito della necessaria valutazione comparativa dei predetti interessi.

Il Tar Campania, Napoli, sezione I, con la sentenza 3 gennaio 2017 n. 56, conferma una logica prerogativa delle stazioni appaltanti che non possono proseguire la procedura di assegnazione dell’appalto qualora emerga, con chiara evidenza, la sua antieconomicità e, pertanto, l’inaccettabile contrasto rispetto ai principi dell’interesse pubblico che deve presidiare l’azione amministrativa.

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Redazione MediAppalti
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