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Gravi illeciti professionali: Non sussiste un onere motivazionale circa le ragioni alla base del giudizio discrezionale di affidabilità espresso dalla stazione appaltante, essendo sufficiente una motivazione implicita o per facta concludentia con l’ammissione dell’operatore alla gara

“… va ribadito quanto già rilevato in sede cautelare, non ravvisandosi nella specie un onere motivazionale circa le ragioni alla base del giudizio discrezionale di affidabilità del RTI espresso dalla stazione appaltante, essendo sufficiente una motivazione implicita o per facta concludentia con l’ammissione dell’operatore alla gara.

Nel caso in esame non è infatti mancato il momento valutativo da parte dell’Amministrazione circa l’affidabilità e integrità del controinteressato, avendo questa proceduto, in sede di verifica amministrativa dei primi due concorrenti graduati, a richiedere ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ogni documentazione utile relativa alle circostanze e pendenze giudiziarie menzionate dal RTI, ritenendo poi sufficienti i chiarimenti forniti.

Pertanto, va ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “non è rilevante che sia mancata l’esplicitazione delle ragioni del giudizio positivo da parte dell’amministrazione, potendo risultare il convincimento della stazione appaltante anche soltanto dal provvedimento favorevole all’impresa, purché si accerti che abbia acquisito tutti i dati utili ai fini della verifica del possesso dei requisiti di moralità professionale” (Consiglio di Stato, sentenza n. 2350/2021).”

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Redazione MediAppalti
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