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Le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento d’identità del dichiarante quando firmate digitalmente, in quanto l’apposizione della firma digitale è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000

“… L’art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), stabilisce che: “1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20…” (documento informatico sottoscritto con firma digitale).

Pertanto, nell’ambito delle gare telematiche (nella specie RDO Mepa) le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento d’ identità del dichiarante quando firmate digitalmente, in quanto “l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4676/2013).”

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Redazione MediAppalti
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