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Muovendo dalla considerazione per la quale, tutte le scelte connesse alla valutazione operata dalla stazione appaltante in gara, devono consentire la ricostruzione logica del percorso che ha condotto alla scelta stessa; diventa ovvio chiedersi se e in che misura consentire la visibilità di tutti i documenti collegati ai verbali di gara, tra cui quelli su cui sono annotati i voti e i giudizi di valore dei singoli commissari.

Indicazioni grosso modo univoche nel corso degli anni, hanno tracciato un sentiero operativo piuttosto definito.

Il Consiglio di Stato, sez. III, 13.10.2017 n. 4772 con la pronuncia richiamata ricorda che: “Allorquando sia la legge di gara ad imporre una puntuale esibizione dei punteggi per ogni singolo componente, dal verbale di gara deve risultare che l’assegnazione dei punteggi sia avvenuta seguendo le regole dettate dalla lex specialis e, in particolare, che ciascun Commissario abbia formulato un proprio voto sui singoli elementi delle offerte e che successivamente sia stata calcolata la media finale (T.A.R. Brescia, sez. II, 29.12.2016, n. 1790).

Diversamente, in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei Commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna – sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810).

Conferma la posizione il Consiglio di Stato, sez. V, 21.05.2018 n. 3033, il quale rammenta che: “Allorquando nè lex specialis, né i criteri di massima per l’attribuzione dei punteggi stabiliscono che debbano essere esternati e verbalizzati i giudizi emessi da ciascun singolo Commissario, trova correttamente applicazione la massima giurisprudenziale secondo cui nelle “gare pubbliche non sussiste l’obbligo della specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, trattandosi di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale” (Cons. Stato, Sez. V, 14/2/2018, n. 952; Sez. III, 8/9/2015, n. 4209; Sez. IV, 16/2/2012, n. 810).

A seguire il Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 10 ottobre 2019, n. 2340 il quale ribadisce che: “… E, tuttavia, si premette, sul punto, che un’attività di valutazione effettuata da parte di un organo collegiale dà luogo a un inevitabile scambio di informazioni e riflessioni, per cui il naturale dialogo tra Commissari comporta che ognuno di loro conosca le opinioni degli altri e subisca una certa “influenza”.

E, dall’altro, la disposizione della lex specialis richiamata da parte ricorrente e sopra riportata nei suoi elementi essenziali ai fini che interessano, non fa specifica menzione, in alcuna parte, dell’obbligo di verbalizzazione dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, richiedendosi esclusivamente che i detti coefficienti vengano valutati dalla Commissione per l’attribuzione del coefficiente discrezionale finale.

In analoga fattispecie quanto alla formulazione della lex specialis, è stato statuito che “In assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale” (Consiglio di Stato, sez. III, 13.10.2017 n. 4772) (principio ribadito, da ultimo, con la successiva sentenza del C.d.S. n. 3033/2018); conclusioni cui, nella loro piena condivisione, si ritiene di dovere addivenire anche nella vicenda in esame. E la circostanza che, nella vicenda in esame, a differenza di quanto avvenuto nella fattispecie oggetto del precedente di cui sopra, nel verbale di interesse non risulti specificatamente che si sia proceduto conformemente alla lex specialis di gara non assume alcuna valenza dirimente ai fini dedotti in ricorso, proprio in quanto, nella lex specialis interessante la gara sottoposta a giudizio, non era espressamente prevista la specifica verbalizzazione sul punto. Né può inferirsi, dalla sola circostanza che il punteggio finale attribuito da parte della nuova commissione sia pari a zero, che sia del tutto mancata la fase della valutazione singola da parte di ciascun commissario, anche proprio in considerazione del peculiare punteggio attribuito.”

Più di recente, Consiglio di Stato, sez. III, 09.12.2020 n. 7787, ricorda che: “Sul punto è sufficiente opporre i più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa, che ha oramai da tempo affermato il principio secondo cui “in assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale” (Consiglio di Stato sez. V, 14/02/2018, n.952, Cons. St., Sez. III, 13 ottobre 2017 n. 4772; Cons. St., Sez. V, 8 settembre 2015, n. 4209 e Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810 ). Non vi è ragione, per quanto asserito da parte appellante e per quanto risulta agli atti, per ritenere che questo principio non debba trovare applicazione anche nel caso che ci occupa. La disposizione, infatti, non fa menzione dell’obbligo di verbalizzazione dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, ma si richiede soltanto che le valutazioni dei singoli commissari vengano trasformati in media e dunque nell’attribuzione finale del coefficiente discrezionale. Nessun pregio hanno, dunque, le allegazioni di parte appellante circa il presunto metodo collegiale adottato di fatto dalla commissione posto che le stesse appaiono come indicazioni di massima al fine di una coerente e razionale attribuzione dei punteggi.”

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Redazione MediAppalti
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