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Sembra che nell’ultimo periodo sia venuta in rilievo la necessità di precisare alcuni aspetti importanti riguardo la regolarità contributiva dell’operatore economico in relazione alla sua permanenza in gara e alla insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Elementi noti e condivisi che attengono alle dinamiche di partecipazione degli operatori economici alle gare e che vedono impegnate le stesse Amministrazioni all’indomani dell’attività necessaria di verifica del possesso dei requisiti, ma che evidentemente meritano appunti e puntualizzazioni da parte della Giurisprudenza.

Mediante una serie di pronunce di primo e secondo grado, la Giurisprudenza dell’ultimo periodo, ha toccato tutti gli aspetti salienti delle disposizioni e delle vicende più importanti connesse alla problematica della regolarità contributiva e del requisito generale utile e necessario per la partecipazione dell’operatore alla gara.

Alcune recenti pronunce sembrano essere tornate sul punto, rammentando – se ve ne fosse ancora bisogno – che ai sensi dell’art. 31 co. 8 del d.l. 69/2013 (conv. Legge n. 98/2013), l’Ente previdenziale attiva apposito procedimento di regolarizzazione atto a sanare eventuali irregolarità contributive a carico dell’operatore privato, in modo che quest’ultimo possa evitare l’emissione di un documento irregolare.

Resta fermo l’assunto che l’irregolarità contributiva assume il carattere della definitività non prima che l’Ente certificante inviti l’interessato a mezzo pec o a mezzo consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 legge n. 12/1979, a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, indicando analiticamente le cause di irregolarità.

Il Tar Veneto con la sentenza 218 del 2015 evidenzia come la disposizione di cui all’art. 31 innanzi richiamata, si pone in contrasto con l’art. 38 del Codice degli appalti nella parte in cui il requisito di regolarità contributiva (requisito di ordine generale) deve sussistere come presupposto per la partecipazione alla gara pubblica fin dal momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura. Va invece considerato come tale termine di partenza per la vigenza del requisito, deve sussistere al momento di scadenza dei quindici giorni, assegnato all’operatore economico dall’Ente certificante per la regolarizzazione della carenza contributiva.

Tra l’altro il Consiglio di Stato n. 781 del 16/02/2015 – quasi in parallelo – si è spinto fino a precisare che in assenza della assegnazione del termine quindicinale, il DURC negativo è irrimediabilmente viziato e quindi inidoneo a comportare la esclusione dell’impresa cui è relativo, in quanto la violazione non può ritenersi definitivamente accertata.

Inoltre è punto fermo come ribadisce altresì il Tar Sardegna n. 341 del 16/02/2015, il concetto di definitivo accertamento della irregolarità contributiva e superamento della soglia di gravità ai sensi del d.m. 24/10/2007, ciò divenendo grave indizio di violazione grave e definitivamente accertata ex art. 38 co. 1 lett. i) del d.lgs. 163/2006.

Per altro aspetto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 874 del 23/02/2015 ha ricordato e ribadito che il concetto di grave violazione alle norme in materia previdenziale e assistenziale è sottratta alla valutazione della Stazione Appaltante (anche in richiamo alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 8/2012), poiché la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti è lasciata agli istituti previdenziali le cui certificazioni non possono essere sindacate dalle Amministrazioni che le ricevono.

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Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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