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Parere n. 50 del 22/4/2015

PREC 55/15/L

È legittima l’esclusione del concorrente che, in presenza di opere rientranti nella categoria (OS 30) di importo singolo superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori risulta sprovvisto del requisito di qualificazione richiesto

“Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, di importo singolo superiore al 10% del valore complessivo ovvero di importo superiore a euro 150.000, relative alle categorie opere generali e speciali (di cui all’allegato A d.p.r. 207/2010), risultando comunque subappaltabili a imprese in possesso delle relative qualificazioni nonché scorporabili ai fini della costituzione in ATI di tipo verticale. Con l’ulteriore precisazione che, resta fermo, ai sensi dell’art. 37, comma 11 d.lgs. 163/2006, il limite previsto del 30% per la subappaltabilità delle lavorazioni «superspecialistiche» di importo singolarmente superiore al 15%; nel caso in esame, la concorrente, in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo di lavori, in presenza di opere secondarie rientranti nella categoria superspecialistica (OS 30) il cui relativo importo singolo è superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori, già solo per partecipare alla gara de qua doveva necessariamente costituire un’ATI di tipo verticale con un’impresa qualificata nella suddetta categoria speciale, essendo possibile ricorrere al subappalto comunque nel limite del 30%; nonostante l’impresa istante evidenzi di avere manifestato nella propria domanda di partecipazione la volontà di subappaltare (anche se tale dato appare non rilevato da parte della stazione appaltante) in caso di aggiudicazione, nel rispetto dei limiti di cui agli art. 118 e 37, comma 11, d.lgs. 163/2006 sia le opere della categoria prevalente, sia le altre opere rientranti nell’ambito di quelle di cui alle categorie OS 28 e OS 30, ciò non sembra comunque sufficiente a soddisfare in pieno il requisito richiesto dalla lex specialis in quanto, in assenza di ricorso ad altro rimedio utile per integrare la carenza, risulta sprovvista di adeguata propria qualificazione nella categoria OS 30. Nel caso di specie, non si applica la previsione dell’art. 38, comma 2-bis d.lgs. 163/2006 in quanto la nuova disciplina del soccorso istruttorio non può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla legge di gara per la presentazione delle offerte o della domanda (vedi Determinazione ANAC n. 1/2015).”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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