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“La previsione della trasmissione in via esclusiva delle offerte attraverso la posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza, viola palesemente il principio di segretezza delle offerte”

“… nel caso di specie la procedura è stata condotta senza l’ausilio di una piattaforma telematica di negoziazione, avendo l’amministrazione ritenuto adeguato l’invio della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche tramite pec, viceversa, come osservato da autorevole giurisprudenza “il ricorso a piattaforme telematiche consente, di regola, la piena tracciabilità delle operazioni di gara, nonché la certezza dei passaggi procedimentali e del momento in cui gli stessi sono effettuati, inclusa l’apertura delle “buste” contenenti i documenti caricati a sistema. Il meccanismo di funzionamento della piattaforma telematica di negoziazione, che prevede un sistema “bloccato” di progressione nelle fasi della procedura, cioè tale da non consentire l’apertura della busta telematica successiva se non si è prima chiusa la valutazione della precedente, la reportistica interna automatica, l’organizzazione di apposite sezioni per il caricamento della diversa documentazione e finanche l’inserimento direttamente a sistema della percentuale di ribasso o del valore dell’offerta economica, garantiscono la regolarità delle operazioni e la segretezza dell’offerta economica fino alla completa valutazione di quella tecnica, senza possibilità di conoscere il ribasso offerto dai concorrenti prima di aver valutato la qualità di ciascuna proposta progettuale. Nel caso di specie, al contrario, l’invio in un’unica pec dei due files dell’offerta tecnica ed economica rende possibile l’anticipata conoscenza dello sconto praticato dal concorrente, poiché non vi sono impedimenti all’apertura dei files medesimi, né strumenti che consentano di tenerne traccia o di ricostruire il momento in cui gli stessi vengono visionati (tali non essendo la firma digitale e la marcatura temporale). Peraltro, la trasmissione delle offerte neppure è stata prevista presso una casella di posta elettronica certificata appositamente dedicata allo svolgimento della procedura di gara, con accesso limitato, ma all’indirizzo istituzionale dell’ente a cui possono accedere potenzialmente più soggetti” (TAR Piemonte n. 1218 del 30.12.022); … come osservato da ulteriore autorevole giurisprudenza secondo cui risulta “palesemente violato il principio di segretezza delle offerte economiche (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; idem, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; idem, 12 novembre 2015, n. 5181; idem, 19 aprile 2013, n. 2214; idem, 11 maggio 2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734), essendo prescritto che esse fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza (come eventualmente previsto dall’art. 52 del codice degli appalti, d.lgs. 50/2016)” (cfr. TAR Friuli V.G. n. 229 del 27.5.2019), con riferimento a tale profilo di censura, la disciplina di gara non appare conforme alla vigente normativa;”

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Redazione MediAppalti
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