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Parere n. 01 del 16 gennaio 2014

PREC 161/13/S.O.L

Mancata indicazione oneri di sicurezza da rischio aziendale e mancata dichiarazione ex art. 119, co. 5 D.P.R. 207/2010 per lavorazioni a corpo. Ipotesi di errore scusabile

L’Autorità ha già avuto modo di condividere l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa che, nel caso di una stazione appaltante che aveva allegato al bando un modello di offerta economica che non prevedeva l’indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, prendeva atto della capacità dello stesso di indurre in errore coloro che se ne fossero avvalsi (Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510). Si è infatti affermato, in casi simili, che l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo da essa predisposto (Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2011, n. 4029); inoltre la circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante non può ridondare a danno del medesimo, ancorché la detta modulistica non risulti esattamente conforme alle prescrizioni di legge, dovendo in tal caso prevalere il favor partecipationis (TAR Piemonte, Sez. I, 9 gennaio 2012 n. 5 e 4 aprile 2012 n. 458; Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; Pareri precontenzioso n. 30 dell’8 marzo 2012 e n. 139 del 20 luglio 2011; Determinazione Avcp n. 4 del 10 ottobre 2012). Ad eguale conclusione di illegittimità della disposta esclusione della ditta istante si perviene per quanto concerne la contestazione relativa alla mancata allegazione della dichiarazione richiesta dall’art. 119, comma 5, del DPR n. 207/2010 in caso di lavorazioni a corpo. Anche a questo riguardo si rileva che è la stessa S.A. ad avere esplicitamente qualificato, in più punti della lex specialis, il contratto “a misura” e vengono citati in proposito indizi inequivocabili in tal senso, quali il primo paragrafo del Disciplinare ove si cita l’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, relativo appunto a tale specie di contratti (e non il comma 3 dello stesso art. 82, relativo appunto ai contratti “parte a corpo e parte a misura”).  Si deve, quindi, valorizzare il principio di autoresponsabilità a causa delle plurime ed univoche indicazioni della disciplina di gara puntualmente indicate dall’istante, che hanno ingenerato nel medesimo un affidamento incolpevole.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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