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Premesse

Il “Piano Cottarelli” dello scorso agosto sembra aver aperto la strada ad un riordino complessivo della disciplina in materia di società partecipate: alle novità introdotte dalla “Legge di Stabilità 2015” (L. 23/12/2014 n. 190), pubblicata in G.U. lo scorso 29 dicembre, si aggiungono, in particolare, le deleghe introdotte dal disegno di legge n. 1577, in corso di esame al Senato, recante “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”.

L’attenzione del legislatore non si è rivolta rigidamente alle due grandi categorie delle partecipate locali: i) le società partecipate che operano nel settore dei servizi pubblici locali; ii) le società che svolgono attività strumentali per le amministrazioni regionali e locali. Le nuove norme, infatti, salvo quelle specificamente riferite all’organizzazione dei servizi pubblici locali (art. 1, comma 609 Legge Stabilità), riguardano trasversalmente tutte le società di cui debba ritenersi la sovrabbondanza ovvero l’inutilità rispetto ai fini e alle esigenze dell’Ente di riferimento (art. 1, commi 611 ss.).

Nel testo definitivo della Legge di Stabilità, composto da un unico articolo suddiviso in ben 735 commi, ha trovato infatti collocazione anche tale disciplina, inizialmente esclusa, che richiederà in via generale agli enti locali e ai soggetti ad essi assimilati un processo di razionalizzazione da concludersi entro il 31 dicembre prossimo.

Le novità apportate al settore dei servizi pubblici locali  

1. La gestione per ambiti territoriali e il PEF

Intervenendo, in primo luogo, nel settore dei servizi pubblici locali, la Legge di Stabilità, ai commi 609-616, detta una disciplina che mira ad integrare e, in parte, a sostituire quella contenuta nel vigente art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011, che, come noto, impone agli enti locali di definire, salvo alcuni casi di deroga, gli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di dimensione non inferiore a quella provinciale, e di istituire i relativi enti di governo.

In tale settore l’obiettivo proclamato dal legislatore è quello di “promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”.

Il comma 609 precisa l’ambito applicativo dell’art. 3-bis cit., stabilendo che «Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’autorità’ indipendente» (a tal fine è introdotto un nuovo comma, il 6-bis, all’art. 3-bis cit.).

Con il provvedimento in esame si punta quindi ad un rafforzamento di tale disciplina, fissando un nuovo termine di 60 giorni per l’adesione da parte degli enti locali agli enti di governo degli ambiti, il cui mancato rispetto è seguito, nei successivi 30 giorni, da una diffida ad adempiere e quindi dall’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione interessata.

Vengono in considerazione, in questo senso, le modifiche apportate al comma 1-bis dell’art. 3-bis (che nella versione previgente così disponeva: «Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»).

Il nuovo comma 1-bis – come integrato dalla Legge di Stabilità – prevede[1]:

– l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali entro il 1.3.2015 oppure, qualora la costituzione dell’ente sia avvenuta ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.L. 150/2013, entro 60 giorni dall’istituzione, pena l’esercizio di poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 90, L. 56/2014 relativamente alla assunzione di funzioni da parte delle province[2]; un analogo obbligo è stato previsto per il servizio idrico integrato dall’art. 7 del Decreto Sblocca Italia;

  • l’obbligo per gli enti di governo di adottare, con propria autonoma deliberazione, la relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, D.L. n. 179/12, contenente le ragioni che giustificano, alla luce delle norme europee e degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, le modalità di affidamento dei servizi prescelte, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali;
  • l’obbligo di inserire nella predetta relazione – non solo in caso di affidamento in house – un piano economico finanziario asseverato che, «contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti”, con la specificazione, in caso di affidamento in house, “dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio».

Tali previsioni, oltre a chiarire il rapporto ente di governo/ente locale partecipante, tendono – positivamente – a sottoporre l’Ente affidante ad un controllo più stringente, soprattutto in caso di affidamento in house

Alla riduzione delle società in house poco efficienti è diretta inoltre la previsione dell’obbligo per gli enti locali (in caso di deliberazione, per l’appunto, di affidamento in house) di accantonare pro quota, nel primo bilancio utile contestualmente all’affidamento e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio, nonché di redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. L’intento è di limitare l’impatto degli eventuali disavanzi di gestione e assicurare il rispetto della normativa europea in tema di controllo analogo.

Il medesimo obiettivo era stato, del resto, correttamente posto alla base del “Piano Cottarelli”, che intendeva «limitare ulteriormente, anche al di là della disciplina comunitaria, la possibilità di affidamento in house».

2. La “spinta” verso l’aggregazione dei gestori

La successiva lett. b) del comma 609 in esame introduce all’art. 3-bis cit. una disposizione particolarmente rilevante e innovativa per il settore dei servizi pubblici locali: il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale “L’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall’Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore”.

La disposizione, dal costrutto complesso e di difficile coordinamento, tenta di dotare il settore in esame di una norma volta specificamente a disciplinare gli effetti sul contratto di servizio in essere dei fenomeni di trasformazione societaria (tipicamente ma non esclusivamente operazioni di fusione tra società e/o acquisizione di partecipazione in diversa società).

Il subentro di un nuovo gestore nell’affidamento di un appalto pubblico è regolato dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 116[3]) che pone al riguardo una serie di adempimenti procedurali nonché dalla prevalente legislazione regionale di settore sotto il profilo del trasferimento dei beni cd. “essenziali” e del personale.

Va rammentato poi che ai fenomeni di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda si applica, in ogni caso, la disciplina civilistica a tutela dei lavoratori trasferiti (art. 2112 cod. civ. ai sensi del quale “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano …”).

La Legge di Stabilità riconosce, con specifico riguardo alle concessioni di servizi (si parla infatti di “concessionario”), non solo il diritto di subentrare automaticamente nella titolarità del contratto di servizio e, quindi, a continuare nella gestione in essere «fino alle scadenze previste» (diritto già sancito in linea generale dal codice civile e dall’art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici in virtù dei noti principi di successione e continuità nei contratti in essere connessi a tali processi societari), bensì l’ulteriore diritto, ricorrendo determinate circostanze specificate nella norma, di ottenere sostanzialmente una rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, anche mediante una proroga della durata contrattuale.

La verifica relativa alla effettiva incidenza sul Piano Economico e Finanziario (“PEF”) dell’operazione societaria deve avvenire ai sensi del comma 8 dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato di recente dal “Decreto Fare” (D.L. 69/2013), espressamente richiamato dal comma 609 cit.: il menzionato comma 8, in realtà, riguarda esclusivamente le concessioni di lavori pubblici ed è volto a tutelare sostanzialmente la Pubblica Amministrazione[4].

Alla luce di tale esplicito richiamo normativo pare doversi quindi rivedere la giurisprudenza che riteneva non applicabile all’istituto della “concessione di servizi” il comma 8 dell’art. 143, in quanto non contemplato dall’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici, che invero si limita a richiamare il solo comma 7 dell’art. 143, in tema di revisione periodica del prezzo[5].

I commi 609 ss. della Legge di Stabilità 2015 disciplinano il subentro di nuovo soggetto nell’affidamento in essere, a seguito di fenomeni di trasformazione societaria, prevedendo la facoltà dell’Ente affidante di procedere alla revisione delle condizioni contrattuali, anche tramite aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica da parte dell’Autorità di regolazione di settore.

La previsione di incentivi all’aggregazione non è nuova al settore: l’art. 25, comma 1, n. 6, D.L. 1/2012 (cd. “Decreto Liberalizzazioni”) aveva integrato l’art. 4, comma 32, del D.L. 138/2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 199/2012, prevedendo la salvaguardia degli affidamenti non conformi laddove i diversi gestori si fossero aggregati in maniera tale da configurare un unico gestore in house del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell’art. 3-bis cit.. Il meccanismo previsto dalla Legge di Stabilità appare in parte analogo: l’aggregazione in cambio di una (assai prevedibile) proroga del contratto. Esso però non è rivolto esclusivamente agli incumbents affidatari diretti, avendo una valenza assai più generale.

Una ulteriore spinta verso l’aggregazione societaria si rinviene nelle disposizioni disciplinanti le risorse da destinare al settore: il comma 609 della Legge di Stabilità sostituisce, in questa parte, integralmente il comma 4 dell’art. 3-bis. A differenza del testo precedente[6], che non ricollegava il rilascio di finanziamenti all’attuazione di piani di investimento, né attribuiva rilevanza a fenomeni di aggregazione societaria, il novellato comma 4 dell’art. 3-bis prevede che:

– i finanziamenti destinati al settore siano consentiti solo in quanto aggiuntivi ovvero posti a garanzia della realizzazione di appositi piani di investimento che siano preventivamente approvati dai menzionati enti di governo («4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo”);

le risorse vengano assegnate con priorità e direttamente (ossia senza il filtro dell’Ente d’ambito) in favore dei gestori che, alternativamente, i) siano affidatari con gara o, comunque, rispettino i parametri di efficienza e qualità dei servizi come attestati dalla Autorità di regolazione/ente di governo; ovvero ii) che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria (Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità’ di regolazione competente, o l’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità’ di regolazione non sia stata istituita, attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità’ stessa o dall’ente di governo dell’ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»”).

L’art. 3-bis D.L. 138/11, come novellato dalla Legge di Stabilità, riconosce priorità nell’attribuzione di finanziamenti nel settore dei servizi pubblici locali ai gestori – anche se non selezionati con gara – che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria, anche a prescindere dalla verifica del rispetto dei parametri di efficienza stabiliti dalla Autorità.

L’evidente favor verso la dismissione delle quote societarie da parte degli Enti locali si rinviene ancora nel nuovo comma 4-bis dell’art. 3-bis, introdotto dal comma 609 in esame, ai sensi del quale sono escluse dai vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno le spese derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società: “Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno”.

Un’ultima previsione rilevante in materia di servizi pubblici locali è contenuta nel comma 615 della Legge di Stabilità. La norma interviene in funzione chiarificatrice sulle modalità di affidamento del servizio idrico integrato previste dal Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006), precisando che «L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale» (v. nuovo comma 1 dell’art. 149-bis, che, nella versione originaria, si limitava a far richiamo alla normativa europea disponendo che “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale  ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”.).

In tal modo si recepisce quanto già consentito dalla normativa europea e non (più) vietato dal legislatore nazionale: l’affidamento diretto a società direttamente o indirettamente partecipate da enti pubblici (non più esclusivamente dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, coerentemente con la previsione di cui all’art. 3-bis cit.)[7].

3. Conclusioni

I recenti interventi statali sembrano far propria l’idea secondo cui la razionalizzazione delle società partecipate locali non può prescindere dalla sottoposizione delle stesse al rispetto di parametri di efficienza e di economicità. La garanzia di parametri di efficienza – conseguibile in primo luogo tramite la metodologia dei “costi standard” ma anche attraverso operazioni di aggregazione e riorganizzazione aziendale – pone a questo punto in secondo piano il tema del ricorso ad una modalità di affidamento piuttosto che ad un’altra, conformemente, del resto, allo spirito comunitario, ferma restando la preferenza oggettiva per procedure di stampo concorrenziale che appaiono comunque le più adatte a favorire il raggiungimento di livelli ottimali di efficienza.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità, in particolare l’obbligo per l’ente di governo di predisporre un Piano economico e finanziario a sostegno della propria decisione di affidamento del servizio alla società partecipata pubblica, si muovono anch’esse in questa direzione, ma lasciano fuori l’intero universo delle società strumentali. Inoltre richiedono, ai fini di una loro concreta attuazione, competenze altamente tecniche che presumibilmente dovranno essere reperite all’esterno.

Rispetto agli obiettivi di aggregazione societaria sottesi alle previsioni qui analizzate, invece, si riterrebbe maggiormente corretto rapportare gli incentivi a criteri di valutazione oggettivi, che tengano conto del valore anche economico dei risultati raggiunti, e non al mero fatto della aggregazione societaria in se, che, come si legge nel Piano Cottarelli, non rappresenta una soluzione in senso assoluto, ma da valutare caso per caso, specie in riferimento ad alcuni settori, quali quello del trasporto pubblico locale, in cui i vantaggi in termini di crescita dimensionale si esauriscono ad un livello relativamente contenuto.

Non irrilevante è al riguardo il rischio, già da più parti denunciato, che l’incentivo all’aggregazione si traduca in incentivo alla creazione di monopoli, sottratti ad ogni logica di efficienza, derivanti dalla concentrazione di più gestori pubblici in vista della acquisizione di bacini unici di dimensioni maggiori. Peraltro, la disposizione che consente la modifica delle condizioni contrattuali (e quindi anche della durata) dell’affidamento reca in sé il rischio di agevolare fenomeni di compravendita di società da parte dei soggetti dotati di maggiori capitali, “bypassando” il ricorso alla gara, con possibili effetti anticoncorrenziali.


[1] V. n. 1 del comma 609 cit. secondo cui:

a) “… al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.

Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall’articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.”.

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»”.

[2] Il richiamato art. 1, comma 90, prevede che, in caso di norme statali e regionali di settore che attribuiscano competenza in materia di servizi pubblici locali ad enti o agenzie di ambito provinciale o  sub-provinciale, con DPCM ovvero con legge statale o regionale deve essere disposta la soppressione di tali enti e l’attribuzione delle funzioni in questione alle province. Il citato DPCM è stato emanato (DPCM 11/9/2014) senza tuttavia disporre alcunché sul tema in questione.

[3] Ai sensi dell’art. 116 cit. “1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.”.

[4] V. art. 143, comma 8, cit.:«La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario   degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una  durata superiore  a  trenta  anni,  tenendo  conto  del   rendimento   della concessione, della percentuale del prezzo di  cui  ai  commi  4  e  5 rispetto all’importo totale dei lavori, e dei  rischi  connessi  alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le  condizioni di base  che  determinano  l’equilibrio  economico-finanziario  degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle  premesse del contratto,  ne  costituiscono  parte integrante. Le  variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o  condizioni di  base,  nonché  le  norme   legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque  incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica  del CIPE sentito il Nucleo di consulenza  per  l’attuazione  delle  linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), comportano  la  sua  necessaria  revisione,  da   attuare   mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il  concessionario  può  recedere  dal contratto. Nel caso  in  cui  le  variazioni  apportate  o  le  nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti  per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata  a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni  di  importo  superiore  ad  un miliardo di euro, la durata può essere stabilita  fino  a  cinquanta anni». Il D.L. 69/2013 ha modificato l’art. 143 cit., prevedendo la possibilità della revisione del piano economico-finanziario anche in caso di novità legislative o regolamentari (e non solo in caso di modifiche unilaterali della stazione appaltante).

[5] Ai sensi dell’art. 30 cit., comma 7,«Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, comma 7». Anche sulla applicabilità della revisione periodica del prezzo alle concessioni, tuttavia, si riscontrano orientamenti contrapposti: v. TAR Toscana 1380/2013, secondo cui, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 163/2006, alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ad eccezione delle disposizioni in tema di contenzioso nonché, se compatibile, dell’art. 143, comma 7 (relativo al piano-economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione da presentare in sede di offerta).

[6] Nella versione precedente si prevedeva che: «Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa.».

[7] Con la sentenza n. 199/2012, la Corte Costituzionale, facendo venire meno l’art. 4 D.L. 138/2011, che restringeva le ipotesi di affidamento in house in favore della gara, aveva determinato il “riespandersi” della normativa comunitaria, meno restrittiva della normativa nazionale generale e di settore.

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Questo articolo è stato scritto da...

Massimiliano Lombardo
Avv. Massimiliano Lombardo
Esperto e docente in materia di appalti pubblici
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