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Le deroghe introdotte dal Decreto Semplificazioni, poi convertito in legge ordinaria, sono finalizzate a rilanciare gli investimenti e ad affrontare con urgenza l’emergenza sanitaria. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si applica la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della legge n. 120 del 2020 la quale prevede un maggiore diffuso uso dell’affidamento diretto e delle procedure negoziate.

Ebbene, sulla base dell’interpretazione letterale della norma in questione, parrebbe che negli appalti “sottosoglia” le uniche procedure consentite e utilizzabili siano l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando a seconda dell’importo. Tuttavia, secondo parte della dottrina l’utilizzo nei sottosoglia di procedure maggiormente formalizzate di quelle disciplinate dal decreto semplificazioni sarebbe possibile ma deve essere congruamente motivata dalla stazione appaltante anche in relazione al rispetto del principio di non aggravamento del procedimento nonchè al rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previste con norma perentoria dal D.L. 76/2020.

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Redazione MediAppalti
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