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(Corte dei Conti, sez. regionale della Valle d’Aosta, deliberazione n. 4/2020)

Premessa

La sezione della Valle d’Aosta analizza un quesito relativo ad un caso piuttosto frequente che normalmente coinvolge il responsabile del servizio tecnico: il pagamento delle utenze (per servizi vari) – gas, luce per intendersi -, che risultano di ammontare più cospicuo rispetto agli impegni assunti nel bilancio. Più in dettaglio, il parere è rilevante visto che la fattispecie ipotizzata può essere considerat in termini generali in relazione ad ogni caso in cui la spesa risulti superiore all’impegno di spesa già assunto.

In sintesi, il Sindaco del comune interessato pone la questione di quali rimedi possano essere apprestati dall’ente per far fronte alle spese considerato che non è stato possibile, in corso d’anno, procedere con variazioni di bilancio né con riconoscimento di debiti fuori bilancio (gli organi collegiali non sono mai riusciti a raggiungere la maggioranza necessaria per deliberare l’approvazione degli atti). In ultima analisi, il sindaco chiede se alla copertura degli oneri del 2019 si possa procedere attingendo dalle risorse allocate nel bilancio 2020.

Il quesito   

Il Sindaco di un comune della regione ha presentato alla Sezione una richiesta di parere sulla possibilità di autorizzare “il funzionario del Servizio tecnico alla liquidazione di fatture di utenze di energia elettrica e riscaldamento, relative a consumi dell’anno 2019, che non è stato possibile impegnare nel corso del medesimo esercizio 2019. Le maggiori spese, non preventivabili in corso di esercizio, sarebbero legate ad un maggior costo dell’energia elettrica di circa il 22%, come da chiarimenti del fornitore del servizio”.

La copertura, secondo l’istante, potrebbe essere recuperata attingendo dallo stanziamento “del bilancio triennale 2019/2021, esercizio 2020, già approvato, e fondamento nella deliberazione della Giunta comunale sullo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che garantisce copertura per le spese di energia elettrica e gas di competenza dell’anno 2020”.

Il parere della sezione

Al fine del riscontro, per non ritenere lo stesso inammissibile, il collegio “rielabora” la finalità del quesito come diretto a conoscere se sia possibile o meno, all’organo esecutivo dell’ente, autorizzare il funzionario al pagamento delle maggiori somme, non avendo avuto esito le procedure previste dal TUEL e intraprese dall’amministrazione (deliberazione della variazione di bilancio e di riconoscimento del debito fuori bilancio) ovvero intenderlo “nel senso della valutazione, non già della sussistenza di un potere amministrativo e della correlativa competenza al suo esercizio, bensì della (astratta) conformità a legge del pagamento di somme per maggiori spese in assenza del collegato impegno nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza”. Così inteso e delimitato, il quesito viene ritenuto ammissibile, “nella misura in cui verte sulla correttezza della procedura utilizzabile nel caso di specie, dunque sull’interpretazione di norme contabili oggettive”.

I presupposti della fase di spesa

Il collegio esordisce ribadendo che fasi della spesa si articolano – come noto – in impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento (art. 182). La scansione logica delle predette fasi impone, necessariamente, che ciascuna di esse “non possa trovare attuazione se non si sia definita la fase immediatamente precedente”.

Nel caso delle spese a carattere continuativo, quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori, l’impegno di spesa è necessariamente presunto. Ciò sta a significare, precisa la delibera, che lo stesso viene determinato dal funzionario responsabile del procedimento di spesa “tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggi sui criteri della ragionevolezza e dell’attendibilità.”

Per detta categoria di spese, pertanto, un corretto parametro di riferimento può essere costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per l’acquisizione del medesimo bene o servizio nell’anno (o nel triennio) precedente.

La questione delle maggiori spese

Se si verifica l’esigenza di coprire finanziariamente una maggiore spese a quelle impegnate, l’ordinamento contabile prevede appositi strumenti, “quali la variazione di bilancio (art. 175 TUEL) o il prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 TUEL), di competenza, rispettivamente, dell’organo consiliare e dell’organo esecutivo dell’ente locale”.

Ulteriore istituto cui spesso gli enti locali fanno ricorso, in ipotesi del genere, è costituito dal riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194, primo comma, del TUEL), attribuita alla competenza del consiglio dell’ente locale. Tale procedura, va precisato, è ammissibile solo nelle cinque fattispecie specificamente previste dall’art. 194 TUEL, trattandosi di strumenti amministrativi tipi e non è pertanto utilizzabile per ipotesi diverse da quelle indicate dalla legge.

In particolare, il caso in esame rientra nella fattispecie di cui alla lett. e) dell’art. 194, ossia acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Si tratta, spiega la corte, di strumenti tipizzati: non è possibile, cioè, ricorrere a forme di copertura diverse da quelle specificamente stabilite dalla legge.

In difetto, verrebbe disatteso il principio secondo “cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione e la relativa attestazione di copertura finanziaria: v. il già citato art. 191, primo comma TUEL, la cui attenta lettura consente di affermare che un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza (principio della competenza finanziaria)”.

In tema la sezione ricorda che gli enti locali sono tenuti a deliberare il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale (art. 151 TUEL) e che tale bilancio ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, partitamente per ciascuno degli esercizi considerati, ai relativi impegni e pagamenti (art. 164 TUEL).

Il limite del bilancio annuale

Il limite del riferimento annuale è ancora più stringente e invalicabile visto che gli impegni e i pagamenti possono trovare attuazione esclusivamente nella misura autorizzata dai singoli stanziamenti di spesa per l’annualità di riferimento.

Al di fuori degli strumenti di copertura innanzi descritti, conclude il Collegio non è possibile allocare le maggiori somme maturate nel corso dell’esercizio finanziario di competenza “su impegni di spesa relativi a programmi di bilancio di anni successivi”.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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