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Premesse

La tutela dei lavoratori alle dipendenze dell’affidatario uscente è sempre stata sempre al centro della disciplina degli appalti pubblici con la finalità di garantire i livelli occupazionali del personale a seguito del frequente turnover che caratterizza gli affidamenti pubblici.

La disciplina a tutela dell’occupazione estesa anche nella materia della contrattualistica pubblica ha come indubbio obiettivo quello di assicurare, nel caso di discontinuità dell’affidatario, oltre che la continuità dell’occupazione, anche la stabilità dell’affidamento e dell’interesse pubblico sotteso.

Come vedremo nel prosieguo, il dibattito relativo alla cd. clausola sociale ha da sempre oscillato tra la tutela del lavoro e la tutela della libertà di iniziativa economica intrecciandosi con il rispetto dei principi di matrice europea in tema di affidamenti pubblici.

Si premette che tali clausole, a prescindere dall’applicazione in materia di contrattualistica pubblica, trovano compiuta disciplina in ambito giuslavoristico essendo generalmente previste dai singoli CCNL di categoria, nonché nella disciplina generale dell’art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 276/2003[1].

Per clausola sociale si intende l’obbligo per l’impresa aggiudicataria che subentra nell’esecuzione del servizio di assicurare i livelli occupazionali, procedendo all’assunzione del personale già alle dipendenze nell’impresa uscente

La disciplina codicistica

Nell’ambito della contrattualistica pubblica il d.lgs. n. 163/2006 non prevedeva una disciplina ad hoc circa le tutele da garantire, alla scadenza dell’affidamento, al personale alle dipendenze dell’affidatario uscente.

Ai sensi dell’art. 69[2] dello stesso d.lgs. n. 163/2006 era tuttavia prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, attinenti a esigenze sociali o ambientali, purché compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché precisate nel bando di gara, o nella lettera invito. In applicazione alla predetta disposizione, le stazioni appaltanti nella lex specialis di gara prevedono la c.d. “clausola sociale” (anche dette “clausole di riassorbimento”) ovvero l’obbligo per l’impresa aggiudicataria che subentra nell’esecuzione del servizio di assicurare i livelli occupazionali, procedendo all’assunzione del personale già alle dipendenze nell’impresa uscente.

Il successivo d.lgs. 50/2016 (“Codice Appalti”) in maniera esplicita e con un contenuto più specifico dell’art. 69 del d.lgs. n. 163/2006, ha invece disposto – nella formulazione originaria – che per gli affidamenti di contratti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto, le stazioni appaltanti potessero inserire delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

In particolare, il Codice Appalti, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere ddd), fff), ggg) e iii) della Legge n. 11/2016, in origine prevedeva che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti potessero contenere clausole sociali compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Nella formulazione odierna il d.lgs. 50/2016, come novellato dal d.lgs. n. 56/2017 n. 56 (cosiddetto Decreto Correttivo), con una formulazione che ha sovvertito l’impianto originario secondo il quale era prevista una mera facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara la clausola sociale, prevede invece espressamente che le stazioni appaltanti inseriscano le stesse, nei bandi e nelle lettere di invito.

Facciamo riferimento all’art. 50 del Codice Appalti che– nel testo novellato dal Decreto Correttivo – dispone che «1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto».

Tale scelta del legislatore interno trae origine dalle indicazioni contenute nelle Direttive 23/24/25 UE e, in particolare dalla Direttiva 2014/24/UE (considerando nn. 37, 93, 99 e art. 18, par. 2 e art. 70).

Il d.lgs. 50/2016 all’art. 50 prevede la disciplina della clausola sociale in maniera esplicita e con un contenuto più specifico rispetto all’art. 69 del d.lgs. n. 163/2006

È in primis il Codice Appalti stesso che all’art. 3, comma 1, lettera qqq) fornisce una prima definizione di “clausole sociali” quali quelle «disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie».

L’art. 50 nell’impianto originario era applicabile agli affidamenti di contratti sopra-soglia comunitaria nei settori ordinari e nei settori speciali, in considerazione del richiamo operato dall’art. 114, comma 1 del Codice Appalti alla disciplina generale (artt. 1 – 58), ferme restando le discipline speciali per talune materie, fra cui quella del trasporto pubblico (cfr. art. 48, comma 7 lettera e del DL 50/2017).

Da ultimo – nell’ambito della legislazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 in corso e alla necessità di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia quale quella degli appalti – con l’art. 8 comma 5 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni) è stato modificato l’art. 36, comma 1 del Codice Appalti in materia di contratti sotto-soglia comunitaria: in luogo della precedente formulazione, che prevedeva una facoltà per le stazioni appaltanti di applicare le clausole sociali, il nuovo testo dell’art. 36 comma 1 dispone che «Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50».

La disciplina della clausola sociale trova, dunque, oggi applicazione anche per gli affidamenti sotto-soglia comunitaria.

L’estensione dell’applicazione della clausola sociale rende inevitabile un approfondimento al fine di tracciarne il perimetro, da tempo sviscerato dalla giurisprudenza e dall’ANAC.

Diversi sono infatti gli interrogativi che si sono posti gli operatori del diritto con riferimento alla portata di detta norma. In particolare, ci si è chiesti se in forza – prima dell’art. 69 del d.lgs. n. 163/2006 e poi dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 – le stazioni appaltanti possono imporre al nuovo affidatario la riassunzione di tutto il personale impiegato dal precedente contraente.

È sulla legittimità e sulla portata di dette norme che la giurisprudenza e l’autorità di settore si sono interrogate al fine di rinvenire o meno un obbligo in termini assoluti della stazione appaltante di prevedere nella lex specialis di gara una clausola sociale.

La disciplina della clausola sociale trova oggi applicazione anche per gli affidamenti sotto-soglia comunitaria.

L’orientamento giurisprudenziale

Già prima dell’entrata in vigore del Codice Appalti – come visto con l’enunciazione esplicita della clausola sociale – sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006 la giurisprudenza aveva espresso taluni principi volti a coniugare l’eventuale introduzione nel bando di una clausola sociale con la libertà di impresa.

In particolare, lo stato dell’interpretazione giurisprudenziale attestatasi con riferimento al precedente codice appalti di cui al d.lgs. n. 163/2006, può essere così sintetizzato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30.03.2016 n. 1255):

«(a) – la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5890/2014);

(b) – conseguentemente, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (cfr. Cons. Stato, III, n. 5598/2015);

(c) – la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n. 1896/2013)».

Circa la portata della clausola sociale dell’obbligo di continuità nell’assunzione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato già sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006 aveva ritenuto che l’affidatario subentrante «deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante» mentre «i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali» (Consiglio di Stato sez. IV, 2.12.2013, n. 5725).

Ad avviso della giurisprudenza, dunque, il presupposto per il riassorbimento del personale dell’affidatario uscente era che il numero e la qualifica di detto personale dovevano essere armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante in relazione alle proprie strategie aziendali non potendo essere imposto a quest’ultimo di assumere personale che non trova spazio nel proprio organigramma.

Il Consiglio di Stato, con riferimento alla portata di dette clausole sociali, aveva tra l’altro avuto modo di rilevare che «è evidente che la clausola sociale, la quale prevede, secondo numerose disposizioni, «l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto», (così l’art. dell’art. 29, comma 3, del d. lgs. 276/2003, ma altrettanto rilevanti sono la generale previsione dell’art. 69, comma 1, del d. lgs. 163/2006 e quella dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. 112/1999), perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione dell’appalto, è costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con l’organigramma dell’appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41 Cost.» (Consiglio di Stato, sez. III, 09.12.2015 n. 5598).

Già prima dell’entrata in vigore del Codice Appalti era stato chiarito che una clausola atta a imporre in termini rigidi la conservazione del personale di cui al precedente appalto risulta illegittima: la clausola sociale deve, infatti, essere formulata in termini di previsione della priorità del personale uscente nella riassunzione presso il nuovo affidatario, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio, in modo da armonizzare l’obbligo di assunzione con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’affidatario subentrante.

Ad avviso del Giudice Amministrativo la «stabilità occupazionale» quale valore ordinamentale deve essere infatti «promossa» e non rigidamente imposta e comunque deve essere armonizzata con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d’impresa.

Il riferito esito interpretativo consolidatosi durante la vigenza del d.lgs. n. 163/2006 non è mutato con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016: la nuova disciplina normativa non ha carattere innovativo con riferimento alla tematica della clausola sociale ma anzi sussume nel testo di legge i risultati cui era giunta la giurisprudenza.

Anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e del Decreto Correttivo, come detto con una portata più specifica della disciplina della clausola sociale, diverse sono le pronunce del Giudice Amministrativo che sono tornate sulla portata di detta clausola.

Ad avviso della giurisprudenza la clausola sociale va infatti formulata e intesa «in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario», anche perché solo in questi termini «la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255)» (Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6148; v. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4665 e Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066).

La giurisprudenza ha da sempre espresso taluni principi applicativi volti a coniugare l’eventuale introduzione nel bando di una clausola sociale con la libertà di impresa dell’affidatario subentrante

In ambito di prassi

Dopo l’entrata in vigore del Codice Appalti, con la Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 l’ANAC ha adottato le Linee Guida n. 13/2019 recanti “La disciplina delle clausole sociali” nell’ambito delle quali, al fine di fornire indicazioni operative circa l’applicazione di questo strumento, è stata sostanzialmente recepita la giurisprudenza maggioritaria secondo cui la clausola sociale deve interpretarsi conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza: diversamente detta clausola risulterebbe lesiva della concorrenza, disincentivando la partecipazione alla gara e limitando la platea dei partecipanti, nonché limitativa della libertà d’impresa di concorrenti.

Le Linee guida Anac n.13/2019 – non vincolanti – sono state adottate, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del Codice Appalti (come novellato dal d.lgs. n. 56/2017, cd. Decreto Correttivo), a seguito di una consultazione pubblica aperta a tutti gli operatori del mercato e previo parere del Consiglio di Stato. In particolare, quest’ultimo ha posto in risalto che il regime della clausola sociale «richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo […]. Ci si riferisce da un lato al rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost, ma anche dall’art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce ‘la libertà di impresa’, conformemente alle legislazioni nazionali […]. Ci si riferisce, dall’altro lato, in primo luogo al diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall’art. 35 Cost, e dall’art. 15 della Carta di Nizza, di analogo contenuto» (cfr. Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703).

Ad avviso dell’ANAC, come specificato nelle Linee Guida n. 13/2019, l’obbligo di applicazione della clausola sociale richiede la sussistenza di due condizioni:

«il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere. L’inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, ovvero il contratto in essere presenti un’oggettiva e rilevante incompatibilità rispetto a quello da attivare, L’incompatibilità è oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte nel contratto e non deriva da valutazioni o profili meramente soggettivi attinenti agli operatori economici. Non sussiste di regola incompatibilità laddove il contratto di cui si tratta preveda prestazioni aggiuntive rispetto a quello precedente, salvo il caso in cui, per l’entità delle variazioni e per i conseguenti effetti sulle prestazioni dedotte, risulti complessivamente mutato l’oggetto dell’affidamento;

l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)».

Ad avviso dell’ANAC, dunque, la legittimità delle clausole sociali, sussiste soltanto se l’oggetto del contratto d’appalto sia assimilabile oggettivamente a quello preesistente: nel caso in cui, invece, esiste un’oggettiva e rilevante incompatibilità tra il precedente contratto e quello da attivare, tale clausola non può essere inserita.

Un altro importante aspetto evidenziato dall’ANAC consiste nell’applicazione della clausola sociale la quale non può comportare un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall’affidatario uscente, essendo preminente la necessità di armonizzare tale obbligo con l’organizzazione aziendale del nuovo affidatario: in tal senso, il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo affidatario.

Come rilevato dall’ANAC, quali conseguenze della mancata accettazione della clausola sociale, costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara. L’esclusione, viceversa, non è fondata nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa.

L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione.

Occorre poi soffermarsi su un elemento introdotto dall’ANAC nelle Linee Guida n. 13/2019 ovvero il cd. progetto di riassorbimento del personale del precedente affidatario, sul quale si è sviluppato un ampio dibattito tra gli addetti di settore, dovuto in buona parte dalla poca chiarezza delle disposizioni introdotte dall’ANAC.

Al § 4 delle Linee Guida n. 13/2019 si legge che «La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto».

I dubbi – confermati anche dal MIT nel parere del 29 luglio 2019 relativo a “Applicazione della clausola sociale e progetto di riassorbimento” – fanno riferimento in primis alla circostanza che l’ANAC indica che il progetto di riassorbimento deve essere allegato all’offerta tecnica, in mancanza del quale possa essere attivato il soccorso istruttorio. A riguardo però non può non rilevarsi come ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice Appalti «Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica …». È dunque espressamente previsto che il soccorso istruttorio non sia ammesso con riferimento a carenze dell’offerta tecnica: in tal senso mal si concilia la predetta previsione delle Linee Guida n. 13/2019.

Ancora, un altro dubbio emerso fa riferimento alla possibilità che possa essere attribuito un punteggio con riferimento al progetto di riassorbimento in quanto parte dell’offerta tecnica. A riguardo non può non rilevarsi che, qualora venisse attribuito detto punteggio, verrebbe sviata la ratio della clausola sociale stessa la quale – come illustrato – non prevede un automatico assorbimento di tutto il personale alle dipendenze dell’affidatario uscente bensì un assorbimento da parte dell’affidatario subentrante contemperato dal principio di libertà di organizzazione imprenditoriale e quindi armonizzarsi con l’organizzazione prescelta: attribuire un punteggio al progetto di riassorbimento determinerebbe pertanto una situazione per la quale verrebbe favorito il concorrente con più capacità economica, in spregio ai principi del favor partecipationis e dell’apertura alla concorrenza.

Sul punto si è già espresso il Giudice Amministrativo rilevando che l’art. 50 del Codice Appalti «non prevede la valutazione e l’attribuzione di un punteggio ai piani di riassorbimento del personale di cui alla c.d. clausola sociale» (TAR Toscana, Firenze, sez. II, 31.12.2019 n. 1772).

L’ANAC con le Linee Guida n. 13/2019, al fine di fornire indicazioni operative circa l’applicazione delle clausole sociali, ha sostanzialmente recepito la giurisprudenza maggioritaria

Conclusioni

Anche alla luce della recentissima modifica apportata dal Decreto Semplificazioni con l’applicazione dell’art. 50 del Codice Appalti anche agli appalti sotto-soglia, al fine di dare concreta attuazione alle misure volte a favorire il sistema degli affidamenti pubblici come volano per l’economia per il superamento dell’attuale crisi dovuta alla pandemia da COVID-19, si auspica che possano essere al più presto fornite alle stazioni appaltanti chiare indicazioni con portata precettiva, rispetto alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 13/2019 in merito alla corretta applicazione della clausola sociale, anche tramite l’atteso “Regolamento Unico” di attuazione del Codice Appalti di prossima adozione. Ciò in quanto, se è pur vero che le Linee Guida non hanno carattere vincolante, per espressa previsione, difficilmente le stazioni appaltanti se ne discosteranno, generando comunque un inevitabile contenzioso a discapito della celerità degli affidamenti.


[1] d.lgs. n. 276/2003 art. 29 comma 3L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.

[2] d.lgs. 163/2006 art. 69 (Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito)

“1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri.

2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.

3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all’Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Paola Cartolano
Esperta in materia di appalti pubblici
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