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L’articolo 87 del D.Lgs. 163/06 disciplina i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, stabilendo che: “Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88. All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio”. Sul punto si è espressa recentemente la Corte di Giustizia con sentenza n. 39 del 29/03/2012, in merito ad una questione sollevata da una società commerciale slovacca quale stazione appaltante, al cui appalto hanno partecipato, assieme ad altri candidati, alcuni raggruppamenti d’imprese. A questi ultimi la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti in merito ad aspetti tecnici dell’offerta e ai prezzi anormalmente bassi proposti. Forniti i chiarimenti, i due raggruppamenti sono stati esclusi dal procedimento. Con tale sentenza la corte ha rilevato, anzitutto, che la direttiva comunitaria 2004/18/CE pone in capo all’amministrazione aggiudicatrice la verifica degli elementi costitutivi delle offerte contenenti un prezzo anormalmente basso, e la richiesta ai candidati delle giustificazioni necessarie a provare la serietà delle loro offerte. Di conseguenza, la direttiva pone un principio basilare relativamente alla impossibilità di un’amministrazione aggiudicatrice di sostenere di non essere obbligata a chiedere al candidato chiarimenti su un prezzo anormalmente basso. La Corte precisa altresì che l’amministrazione aggiudicatrice deve formulare in modo chiaro la propria domanda di chiarimenti per consentire ai candidati di giustificare pienamente e utilmente la serietà delle loro offerte. La Corte constata poi, che la normativa non prevede esplicitamente quali siano le conseguenze da trarre in seguito alla constatazione, nell’ambito di una gara d’appalto a procedura ristretta, dell’imprecisione di un’offerta o della sua non conformità alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri. Secondo la Corte in tale tipologia di procedura, una volta effettuata la selezione dei candidati e dopo che essi abbiano depositato la loro offerta, questa non possa più, essere modificata né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né su iniziativa del candidato. Di conseguenza, consentire all’amministrazione aggiudicatrice di chiedere ad un candidato, la cui l’offerta si ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri, chiarimenti al riguardo, rischierebbe di far sembrare, qualora l’offerta di tale candidato venisse infine accolta, una sorta di negoziazione riservata con l’amministrazione aggiudicatrice, a danno degli altri candidati e in violazione del principio della par condicio. Spetterà, pertanto, ai candidati verificare che le loro offerte siano redatte con sufficiente precisione. Se, da una parte la Corte rileva che la direttiva comunitaria non obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a chiedere ai candidati, nell’ambito di una gara d’appalto a procedura ristretta, chiarimenti sulle loro offerte rispetto alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri prima di respingerle a causa della loro imprecisione o non conformità a queste ultime, dall’altra stabilisce la possibiltà per l’amministrazione aggiudicatrice di richiedere per iscritto ai candidati chiarimenti sulle loro offerte, purchè non consistano in una modifica delle stesse. Del pari, i dati relativi ad un’offerta possono essere corretti o completati su singoli punti, in particolare quando necessitino di un semplice chiarimento, sempre che tale modifica non comporti in realtà la proposta di una nuova offerta. Tuttavia una richiesta di chiarimenti può intervenire soltanto dopo che l’amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito conoscenza di tutte le offerte. Inoltre, tale richiesta deve essere indirizzata, a tutte le imprese che si trovino nella stessa situazione e deve riguardare tutti i punti imprecisi o non conformi dell’offerta. Pertanto l’amministrazione aggiudicatrice non può scartare un’offerta per mancanza di chiarezza di un aspetto della stessa che non abbia formato oggetto della richiesta di chiarimenti.

Pertanto, “l’articolo 55 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che esso esige la presenza nella normativa nazionale di una disposizione quale l’articolo 42, paragrafo 3, che prevede, in sostanza, che, qualora il candidato proponga un prezzo anormalmente basso, l’amministrazione aggiudicatrice gli chieda per iscritto di chiarire la sua proposta di prezzo. Se in una procedura d’appalto l’offerta sembri contenere un prezzo anormalmente basso l’amministrazione aggiudicatrice deve chiedere chiarimenti al candidato. Non è invece obbligata a chiedere ragguagli se l’offerta è imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri”.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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