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L’art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012,  interviene sulla gestione delle tesorerie di Regioni ed Enti Locali, sospendendo l’efficacia delle disposizioni vigenti e riportando in vigore le norme degli anni ’80.

Il regime di Tesoreria unica è stato introdotto nel nostro Paese dalla legge 720/1984. Quest’ultima prevedeva l’afflusso delle entrate degli enti locali in due conti separati, tenuti presso la Banca d’Italia:

1) Nel primo, infruttifero, andavano depositate tutte le entrate provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato;

2) Nel secondo, fruttifero, andavano depositate tutte le altre entrate proprie degli enti.

Tale sistema imponeva al tesoriere dell’ente il passaggio obbligato del prelievo presso la Banca d’Italia, di quanto necessario ad effettuare i pagamenti. Il suo ruolo era piuttosto limitato nella gestione della cassa dell’ente, potendo essenzialmente curare solo i pagamenti e le riscossioni.

A tale mancanza di autonomia aveva sopperito il D.Lgs. 279/1997 introducendo un sistema di Tesoreria cosiddetta “mista”, prevendo per gli enti la possibilità di gestire tutte le entrate diverse dai contributi statali, (versati nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia), direttamente, in quanto versati nelle tesorerie dei singoli enti.

Pertanto, le somme escluse dal versamento nella tesoreria statale e depositate presso il proprio tesoriere, sarebbero state utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti.

Il D. Lgs 279/1997, doveva entrare in vigore, in via sperimentale, dal 1° gennaio 1999  solo per i Comuni con meno di 10.000 abitanti e per le province.

Con l’articolo 77quater, della legge 133/2008 (legge di conversione del D. L. 112/2008), tale regime è stato esteso a tutti gli enti locali, cioè anche a tutti i Comuni con più di 10.000 abitanti.

Il D.Lgs. 279/1997 ha consentito infatti di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato, tutte le cosiddette entrate proprie degli enti, mettendoli nelle condizioni di sfruttare le risorse economiche a loro disposizione, in maniera autonoma, snella e con tempistiche sicuramente più efficienti.

La funzionalità di tale sistema trovava, altresì, riscontro nella maggiore efficienza organizzativa degli enti derivante dal controllo diretto dell’impiego delle risorse utilizzate e da una più facile programmazione degli interventi.

L’art. 35 del decreto legge sospende fino al 31 dicembre 2014 ripristina le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e alle relative norme amministrative di attuazione, relative alla tesoreria unica con obbligo di deposito delle disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Pertanto entro il 29 febbraio 2012 il tesoriere di ciascun Ente dovrà provvedere a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso il sistema bancario sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, mentre il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012.

Ciò comporterà, altresì, la smobilizzazione degli eventuali investimenti finanziari che verranno dettagliati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.

Di sicuro, il ritorno al vecchio sistema di tesoreria unica costituisce un ritorno al passato, e a tutte le farraginosità previste dal precedente sistema. Il tesoriere di ciascun ente potrà e dovrà soltanto curare pagamenti e riscossioni, senza potere gestire, però, la liquidità dell’ente, secondo le disposizioni  e le decisioni di quest’ultimo.

Ne deriva una grave limitazione dell’autonomia delle Regioni e degli Enti Locali così privati di un importante strumento di gestione finanziaria, anche a discapito di chi ha sempre condotto responsabilmente le gestione di cassa. 

Tutto ciò avviene in barba al federalismo fiscale, concetto su cui si è tanto puntato negli ultimi tempi, anche e soprattutto nel tentativo di semplificare le attività delle amministrazioni pubbliche e, di riflesso, anche dei cittadini.

Di contro, non sono mancate, da più parti contestazioni in merito,del resto un intervento  di tale portata non poteva non smuovere e turbare gli animi e le casse di tante Regioni e Province. La stessa Regione Veneto contesta la legittimità di tale intervento, decidendo di mettere al riparo la propria disponibilità finanziaria, difendendo il proprio patrimonio “da un’offesa ingiusta e da un pericolo reale”.

Anche la Regione Piemonte ha mostrato il suo disappunto nei confronti della recentissima norma, mediante ricorso alla Corte Costituzionale, in quanto lesiva del principio del federalismo fiscale già accolto dalla nostra Costituzione.

Oltre a discutere di quelli che saranno i vantaggi per lo Stato e gli svantaggi degli enti locali in seguito all’applicazione della norma, ci si chiede altresì, quanto e come quest’ultima esplicherà i suoi effetti nel mondo degli appalti, soprattutto in merito alla tempistica con cui verranno gestiti i pagamenti relativi agli adempimenti contrattuali.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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