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Il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 6/12/2011 n. 256, ha introdotto una serie di cambiamenti nel mondo degli appalti.

Diversi, infatti, sono gli ambiti in cui il decreto ha apportato modifiche, e quello degli appalti risulta pregno di novità:

per gli appalti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 23, commi 4 e 5), il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06, così come inserito dalla L. 214/11, prevede l’obbligo di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”. Il tutto nel tentativo di ridurre i costi di gestione delle procedure, con l’unica precisazione che tale novità si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

Il decreto si è espresso anche sui pagamenti diretti ai subappaltatori (art. 44, comma 5, lettera b), sostituendo il bonifico bancario, inizialmente previsto quale metodo unico da utilizzare per il pagamento dei subappaltatori dall’articolo 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180/2011, con qualsiasi altra forma di pagamento purchè in grado di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Per i servizi di architettura e di ingegneria (art. 44, comma 5, lettera a), ancora una volta si modifica la soglia prevista per l’affidamento dei suddetti servizi con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, prevista all’articolo 57 comma 6 del Codice dei contratti. Se l’articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti aveva innalzato da 100.000 euro a 193.000 euro tale soglia, quest’ultima adesso, ritorna a 100.000 euro.

Altra importante modifica da segnalare riguarda lo scorrimento delle graduatorie previsto dall’art. art. 44, comma 6. Nell’ottica di ottimizzare tempi e procedure, tale previsione indica le ipotesi secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, evitando l’espletamento di una nuova gara, consentendo, così, il rispetto dei tempi per l’avvio delle opere.

Anche la materia del costo del lavoro (art. 44, commi 1 e 2), è stata oggetto di ulteriore modifiche atteso che, già con D.L. 70/11 (cosiddetto Decreto Sviluppo) si era introdotto con il comma 3-bis dell’art. 81 del codice dei contratti. Tale comma imponeva l’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto dagli operatori economici in fase di formulazione dell’offerta. Ebbene, con l’entrata in vigore del Decreto Monti tale disposizione è stata abrogata.

Ulteriore novità costituisce l’intervento del Ministero delle Infrastrutture previsto dal comma f-ter) dell’art. 163 comma 2, introdotto dal Decreto Monti, ben potendo verificare “l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”

Tale comma 2 infatti, introduce la possibilità dell’approvazione da parte del CIPE, dei progetti di opere di interesse strategico, su richiesta Ministero delle infrastrutture e trasporti sul progetto preliminare, qualora sia assicurata la copertura integrale del progetto. Tale disposizione prevede, altresì, la fissazione di un termine perentorio in caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, a pena di decadenza per l’approvazione del progetto definitivo.

Il tutto potrà avvenire previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l’anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

L’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diventa sempre più presente, anche in materia di conferenza di servizi circa i progetti preliminari già pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali non si applica quanto previsto dal Decreto-legge n. 70/2011.

Con l’art. 44, comma 8 si prevede per lavori oltre i 20 milioni di euro, (per i bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore della norma), una procedura di consultazione sul progetto posto a base di gara, al fine di chiarire gli eventuali dubbi tra gli operatori economiche e le Amministrazioni appaltanti sui contenuti degli elaborati progettuali.

Il decreto sembra improntato, quindi, a definire lo snellimento delle procedure di gara garantendo sempre in misura maggiore, la massima partecipazione degli operatori economici, tra cui le categorie delle associazioni temporanee di imprese e forme consortili.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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