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Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie (art. 209 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, TUEL).

L’affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. A prescindere dall’inquadramento come appalto o concessione (per una recente ricostruzione come concessione di servizi, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377 e la sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 8113/2009), il servizio di tesoreria è assimilato ad un servizio bancario a connotazione pubblicistica.

Stando alla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, in tali contratti, figurando, il tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), gli obblighi relativi alla tracciabilità possono considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.

A sua volta, la richiesta del CIG, presuppone una stima dell’importo complessivo della procedura e, pertanto, il versamento del relativo corrispettivo all’Autorità di Vigilanza.

Sul punto si è espressa una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (n. 5497 del 08/10/2011), la quale, ha invece riconosciuto la gratuità di tale servizio, riformando la pronuncia del TAR – Campania – Sez. distaccata di Salerno n. 11285/2010, con la quale si evidenziava l’onerosità del contratto e l’obbligo del versamento del contributo AVCP.

Il Consiglio di Stato, ha affermato che “il rimborso e il pagamento di diritti, interessi e commissioni per tutte le prestazioni non previste dalla convenzione non costituiscono corrispettivo del servizio di tesoreria, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico tra detti oneri e il servizio di tesoreria. Queste spese attengono a rapporti estranei alla convenzione e quindi non partecipano del contenuto pattizio della convenzione stessa.”

Nel caso di specie, la documentazione di gara non prevedeva alcun corrispettivo per il servizio, definendolo, altresì, gratuito. Infatti, proprio in considerazione della gratuità del servizio non vi era indicato alcun codice identificativo di gara (CIG), la quale ultima è condizione necessaria per il versamento.

Finora, l’Autorità di Vigilanza, nella sezione faq “Obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06” si esprimeva in tal senso: “Il servizio di tesoreria costituisce, difatti, un rapporto oneroso per l’amministrazione, avente ad oggetto prestazioni che ricadono nell’ordinaria attività commerciale delle banche. Il valore complessivo dell’appalto deve essere, quindi, calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione; ciò alla stregua, peraltro, di quanto specificamente disciplinato all’articolo 29 “Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici”, comma 12, lettera a.2).”

Tale pronuncia del Consiglio di Stato ha, pertanto, innovato e superato la previsione secondo la quale tale tipologia contrattuale, essendo ricompresa nell’elencazione di cui all’allegato II A del Codice dei contratti pubblici (punto 6-b), sarebbe soggetta integralmente alle disposizioni del Codice derivando da ciò, l’obbligo di versamento del contributo all’Autorità e di trasmissione dei relativi dati. Tanto meno, condivide le motivazioni esplicitate nella sentenza n. 11285/2010 del TAR – Campania, che sottolineava l’onerosità del servizio sul “rimborso delle spese sostenute pe lo svolgimento specifico delle operazioni, nonchè, il pagamento di diritti, interessi e commissioni per le prestazioni aggiuntive”.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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