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L’atto di conferimento con cui una Pubblica Amministrazione affida un incarico legale ad un avvocato per la difesa di propri interessi in giudizio non rientra nell’ambito dei “servizi legali” di cui alla categoria 21 allegato IIB al codice dei contratti pubblici quindi, non presuppone l’attivazione di una procedura selettiva. V’è una netta distinzione tra affidamento di un singolo incarico e affidamento dei servizi legali.

Il contratto di conferimento dell’incarico difensivo specifico, legato alla necessità contingente, è un mero contratto d’opera intellettuale, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto e quindi dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica a differenza dell’attività di assistenza e consulenza giuridica che invece presuppone una specifica organizzazione, la complessità dell’oggetto e la predeterminazione della durata e quindi come tale affidabile mediante procedure selettive. In sostanza è la complessità e articolazione della prestazione, unita ad una specifica organizzazione, a differenziare l’appalto di servizi legali rispetto al contratto d’opera professionale. L’affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l’oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (Cfr. Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 2730 dell’ 11 maggio 2012; Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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