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PREC 2/2020/L/PB

Nelle procedure gestite telematicamente grava sull’operatore economico l’alea dovuta ai cc.dd. “rischi di rete” e ai “rischi tecnologici”

“… avuto riguardo alle peculiarità delle procedure selettive informatiche rispetto a quelle cartacee, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come esse, a fronte degli indiscutibili vantaggi, scontino tuttavia un “rischio di rete” – dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete – ed un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori. Acquisita  la consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì  attenuabile ma non eliminabile in senso assoluto, risponde al principio di  autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti  alla scadenza del termine, gli  impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta, salvi  ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad  esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) per i  quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo e la  necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la  presentazione delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis sopra citato (v. Cons. Stato,  Sez. III, 3 luglio 2017 n. 3245; Parere n. 4  del 29 luglio 2014);”

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Redazione MediAppalti
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