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( votes)L’art. 2, comma 1, dell’Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023 stabilisce che l’indagine di mercato «non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura». La presentazione della manifestazione di interesse, pertanto, non attribuisce all’operatore economico un diritto all’invito né obbliga l’amministrazione ad avviare la successiva procedura di affidamento.
L’amministrazione può quindi decidere di non dare seguito all’indagine di mercato, formalizzando tale scelta in un atto adeguatamente motivato, che espliciti le ragioni di interesse pubblico alla base della decisione, quali la sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie, il venir meno del fabbisogno o la necessità di ridefinire le prestazioni da affidare. È opportuno dare pubblicità alla decisione attraverso i medesimi canali utilizzati per l’avviso e comunicarla agli operatori economici che hanno manifestato interesse (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15.09.2026 n. 6902).
