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( votes)Nella delibera n. 369 del 23 settembre 2026 Anac si esprime riportando la giurisprudenza prevalente che ritiene rilevanti i vizi della sottoscrizione dell’offerta che rilevino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta…: “la giurisprudenza formatasi già nella vigenza del precedente codice sosteneva che, nelle gare gestite attraverso piattaforme telematiche, le modalità di partecipazione alla gara sono caratterizzate da elementi idonei a far desumere la riconducibilità al concorrente della domanda presentata attraverso la piattaforma, con la registrazione dell’operatore economico e l’accesso mediante credenziali (password) per il caricamento della documentazione (TAR Napoli, 18 luglio 2023, n. 4363 che richiama TAR Sicilia – Catania, sez. I, 15 luglio 2022 n. 1911; cfr. anche Cons. Stato, 13 febbraio 2023, n. 1492 ove si afferma che “l’utilizzo della piattaforma telematica rendeva certa in fatto e in diritto la provenienza dell’offerta presentata in gara”). Tale orientamento è stato confermato di recente dal giudice amministrativo: è stato evidenziato, in particolare, che “le piattaforme telematiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento, e di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della gara e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte” (Cons. Stato, 25 febbraio 2025, n. 1620). Peraltro, il citato orientamento deve ritenersi ulteriormente rafforzato nel Nuovo Codice dalla piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.”
Concludendo Anac ritiene che le modalità di autenticazione e accesso al sistema “acquisti in rete”consentono di ricondurre all’operatore economico l’offerta tecnica presentata, ancorché priva di digitale escludendo che tale circostanza configuri un’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, unica condizione che impedirebbe l’attivazione del soccorso istruttorio.
