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( votes)La disciplina specifica delle concessioni è contenuta nell’art. 185 del D.Lgs. 36/2023, che non stabilisce un tetto massimo del 30% per la componente economica. Il limite previsto dall’art. 108, comma 4, per gli appalti ad alta intensità di manodopera non si estende automaticamente alle concessioni. Le concessioni devono essere aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, individuando un vantaggio economico complessivo per l’ente concedente.
Pertanto, anche una ripartizione di 60 punti all’offerta economica e 40 all’offerta tecnica è astrattamente ammissibile, purché risulti ragionevole e proporzionata alle caratteristiche del servizio e assicuri un’effettiva valorizzazione degli aspetti qualitativi. L’assenza di un tetto legislativo non rende, infatti, qualsiasi ponderazione automaticamente adeguata.
