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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 3545 del 23 giugno 2025, ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione della disciplina di cui all’art. 5, comma 7, lett. b), dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Secondo la normativa su richiamata, quando le nuove lavorazioni o i nuovi materiali non sono previsti nel progetto né rinvenibili da prezzi contrattuali o da voci dei prezzari ufficiali, il Codice impone di procedere con la formazione di nuovi prezzi, costruiti per analisi.

Il dubbio nasce dal contenuto della precedente disciplina del DPR 207/10 che, all’art. 163 comma 4 prevedeva espressamente che “tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti a ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 133 co. 3 e 4..”

Il Mit chiarisce che i nuovi prezzi determinati tramite analisi: – debbano essere rapportati alla data dell’offerta; – la determinazione deve avvenire in contraddittorio tra direttore dei lavori ed esecuzione con successiva approvazione da parte del Rup; – non sono previsti meccanismi che vincolino i nuovi prezzi al ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Da tale analisi emerge che a differenza del precedente apparato normativo, il nuovo codice non riprende il meccanismo del ribasso dei nuovi prezzi, ponendo maggiore attenzione al contraddittorio tra le parti attive della fase esecutiva dell’appalto Rup, Dec ed esecutore.

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